Circolare n. 7: TRASMISSIONE NOTA INFORMATIVA CONCERNENTE IL REGIME DELLE INCOMPATIBILITÀ DEI DIPENDENTI PUBBLICI

 

In relazione all’oggetto, si trasmette l’allegata nota informativa e si invita il personale interessato a regolarizzare la propria posizione.

 

Allegati:

  • Nota informativa regime delle incompatibilità dei dipendenti pubblici

 

Pescia (PT), 07/09/2022

 

La Dirigente Scolastica

Prof.ssa Antonella Gesuele

Circ. n. 7 regime incompatilita dipendenti pubblici

 

 

Il dipendente pubblico è obbligato a prestare il proprio lavoro in maniera esclusiva nei confronti dell’Amministrazione da cui dipende. A questo principio di carattere generale fanno eccezione alcuni regimi speciali (ad esempio la possibilità per i docenti di esercitare la libera professione) ed il personale in part-time con prestazione lavorativa non superiore al 50%.  

La violazione del divieto si configura come giusta causa di recesso o di decadenza dall’impiego.  

In alcuni casi, comunque, il dipendente pubblico, anche se a tempo pieno, può svolgere, se autorizzato, dalla propria Amministrazione, incarichi di tipo diverso.  

 

Le condizioni e i criteri in base ai quali il dipendente a tempo pieno può essere autorizzato a svolgere un’altra attività sono:  

  1. la temporaneità e l’occasionalità dell’incarico. Sono, quindi, autorizzabili le attività esercitate sporadicamente ed occasionalmente, anche se eseguite periodicamente e retribuite, qualora per l’aspetto quantitativo e per la mancanza di abitualità, non diano luogo ad interferenze con l’impiego;
  2. il non conflitto con gli interessi dell’Amministrazione e con il principio del buon andamento della Pubblica amministrazione;
  3. la compatibilità dell’impegno lavorativo derivante dall’incarico con l’attività lavorativa di servizio cui il dipendente è addetto, tale da non pregiudicarne il regolare svolgimento.  

 

In base a tali criteri sono da considerarsi attività incompatibili:

  1. l’esercizio di attività commerciale, industriale o di tipo professionale che non prevedono uno specifico albo (ad esempio insegnante o istruttore di scuola guida);
  2. l’impiego alle dipendenze sia di privati che di enti pubblici;
  3. l’incarico in società costituite a fini di lucro, tranne che si tratti di cariche in società od enti per i quali la nomina è riservata allo Stato.  

 

Le attività pienamente compatibili che non necessitano di autorizzazione, per i dipendenti a tempo pieno o con orario superiore al 50%, sono riferibili a:

  1. le attività che sono esplicitazioni di quei diritti e libertà costituzionalmente garantiti, quali la partecipazione ad associazioni sportive, culturali, religiose, di opinione etc.;
  2. le attività rese a titolo gratuito presso associazioni di volontariato o cooperative a carattere socioassistenziale senza scopo di lucro (volontariato presso un sindacato);
  3. le attività, anche con compenso, che siano espressive di diritti della personalità, di associazione e di manifestazione del pensiero, quali le collaborazioni a giornali, riviste, enciclopedie e simili;
  4. l’utilizzazione economica da parte dell’autore o dell’inventore di opere dell’ingegno e di invenzioni industriali;
  5. la partecipazione a convegni e seminari, se effettuata a titolo gratuito ovvero venga percepito unicamente il rimborso spese;
  6. tutte le attività per le quali è corrisposto il solo rimborso delle spese documentate;
  7. gli incarichi per i quali il dipendente è posto in posizione di aspettativa, di comando o di fuori ruolo;
  8. gli incarichi conferiti dalle organizzazioni sindacali ai dipendenti distaccati o in aspettativa non retribuita per motivi sindacali;
  9. la partecipazione a società di capitali quali ad esempio le società per azioni, società in accomandita in qualità di socio accomandante (con responsabilità limitata al capitale versato).  

 

Sono compatibili ma devono essere autorizzate le attività riferite a:

  1. gli incarichi conferiti da altre pubbliche amministrazioni a condizione che non interferiscano con l’attività principale;
  2. le collaborazioni plurime con altre scuole;
  3. la partecipazione a società agricole a conduzione familiare quando l’impegno è modesto e di tipo non continuativo;
  4. l’attività di amministratore di condominio limitatamente al proprio condominio;
  5. gli incarichi presso le commissioni tributarie;  
  6. gli incarichi come revisore contabile.  

 

L’attività deve essere svolta al di fuori dell’orario di servizio e deve essere preventivamente autorizzata dal Dirigente Scolastico.  

Inoltre al personale docente, anche se a tempo pieno, è consentito – PREVIA AUTORIZZAZIONE DA PARTE DEL DIRIGENTE SCOLASTICO – l’esercizio di libere professioni ordinistiche/non regolamentate e dare lezioni private ad alunni che non frequentano il proprio istituto, a condizione che non siano di pregiudizio all’assolvimento di tutte le attività inerenti la funzione docente e che siano compatibili con l’orario di insegnamento e di servizio.   

 

Inoltre l’esercizio della libera professione è subordinato anche alle seguenti ulteriori limitazioni:

  1. che gli eventuali incarichi professionali non siano conferiti dalle amministrazioni pubbliche;
  2. che l’eventuale patrocinio in controversie non coinvolga come parte una pubblica amministrazione.  

I limiti di cui ai punti 1 e 2 sono stabiliti dall’art. 1 comma 56 bis della legge 662 del 1996 come modificata dalla legge 28 maggio 1997 n. 140. La libera professione è un’attività svolta in maniera autonoma, a livello professionale, normalmente per più committenti. L’attività in parola dev’essere riconducibile alla regolazione giuridica della “professione intellettuale” di cui agli artt. 2229 e segg. del Codice Civile che attribuiscono alla legge la facoltà di stabilire quali siano le professioni intellettuali per il cui esercizio è necessaria l’iscrizione in appositi albi o elenchi, previo iter formativo stabilito dalla legge e superamento di un esame di abilitazione. I compensi percepiti nell’ambito dell’attività libero professionale devono essere dichiarati al fisco, sono soggetti a contributi previdenziali e all’I.V.A. I redditi derivanti dall’esercizio di attività libero-professionali debitamente autorizzate sono esentati dalla disciplina dell’anagrafe delle prestazioni di cui all’art. 44 della Legge n. 412/1991.  

Il dipendente pubblico deve preventivamente richiedere al Dirigente scolastico l’autorizzazione a svolgere la libera professione e questi deve emettere il provvedimento formale di autorizzazione.  

 

I dipendenti in regime di part time con orario che non superano il 50% della prestazione lavorativa obbligatoria possono svolgere un’altra attività lavorativa sia come dipendente (mai con una Amministrazione pubblica) sia come lavoratore autonomo, a condizione che tali attività non comportino un conflitto di interesse con la specifica attività di servizio del dipendente.   

Infine, i dipendenti in regime di part-time con orario non superiore al 50%, se iscritti ad albi professionali, non possono comunque svolgere incarichi professionali per conto di pubbliche amministrazioni e non possono assumere il patrocinio legale in quelle controversie dove è coinvolta una pubblica amministrazione (comma 56 bis dell’art. 1 della legge 662 del 1996 come modificata dalla legge 28 maggio 1997 n. 140).  

La principale norma di riferimento oggi è, oltre all’art. 508 del T.U. Scuola (D.Lgs. 297/1994), l’art. 53 del D.Lgs. 30.3.2001, n. 165 (Testo unico sul pubblico impiego) il quale riprende l’art. 58 del D. Lgs. 3.2.1993, n. 29, così come modificato dal D. Lgs. 31.3.1998, n. 80, nonché il T.U.  3/1957 e la L. 662/1996.  

 

Professioni non regolamentate – Titolarità di Partita IVA  

 

Premesso che i dipendenti pubblici non possono esercitare attività imprenditoriale e pertanto la titolarità di partita IVA può riferirsi esclusivamente all’esercizio della libera professione (cui si applica quanto sopra), va evidenziato che con la Legge 14 gennaio 2013 n. 4 sono state disciplinate le professioni non regolamentate.  

Le nuove norme definiscono “professione non organizzata in ordini o collegi” l’attività economica, anche organizzata, volta alla prestazione di servizi o di opere a favore di terzi, esercitata abitualmente e prevalentemente mediante lavoro intellettuale, o comunque con il concorso di questo, con esclusione delle attività riservate per legge a soggetti iscritti in albi o elenchi ai sensi dell’articolo 2229 c.c., e delle attività e dei mestieri artigianali, commerciali e di pubblico esercizio disciplinati da specifiche normative.  

Si introduce il principio del libero esercizio della professione fondato sull’autonomia, sulle competenze e sull’indipendenza di giudizio intellettuale e tecnica del professionista.  

Si consente inoltre al professionista di scegliere la forma in cui esercitare la propria professione riconoscendo l’esercizio di questa sia in forma individuale, che associata o societaria o nella forma di lavoro dipendente.  

I professionisti possono costituire associazioni professionali (con natura privatistica, fondate su base volontaria e senza alcun vincolo di rappresentanza esclusiva) con il fine di valorizzare le competenze degli associati, diffondere tra essi il rispetto di regole deontologiche, favorendo la scelta e la tutela degli utenti nel rispetto delle regole sulla concorrenza.  

Alcuni esempi di tali professioni non regolamentate sono quelli di “cuoco”, “maitre”, “osteopata”, “naturopata”, etc.  

Ad ogni modo, chiunque svolga una delle professioni non regolamentate di cui sopra contraddistingue la propria attività, in ogni documento e rapporto scritto con il cliente, con l’espresso riferimento, quanto alla disciplina applicabile, agli estremi della citata legge.  

In forza di ciò, in ogni documento i professionisti di cui sopra dovranno apporre l’indicazione: “professionista di cui alla Legge 4/2013″.  

L’inadempimento rientra tra le pratiche commerciali scorrette tra professionisti e consumatori di cui al titolo III della parte II del Codice del Consumo, di cui al D.Lgs. 206/2005 ed è sanzionato ai sensi del medesimo codice.  

Quindi, a far data dal 10 febbraio 2013, chi svolge una professione non regolamentata (ivi comprese quelle relative alla ristorazione) deve indicare, in ogni documento e rapporto scritto con il cliente, la seguente dicitura: “Professionista di cui alla çegge 4/2013”.  

Pertanto il Dirigente Scolastico può ora concedere l’autorizzazione alla libera professione anche in caso di professionisti non iscritti ad Albi o Ordini. Ovviamente, ai fini della concessione dell’autorizzazione devono altresì sussistere gli altri requisiti previsti dal D. Lgs. n. 297/1994 e cioè che l’esercizio della professione non sia di pregiudizio all’assolvimento di tutte le attività inerenti alla funzione svolta e sia compatibile con l’orario di insegnamento e di servizio.  

  

Alla luce della normativa in materia, l’attività svolta da chi sia titolare di partita IVA è incompatibile solo se riferita all’esercizio di una impresa, mentre se trattasi di un’attività professionale ne può essere autorizzato l’esercizio.   

L’autorizzazione all’esercizio della libera professione non va comunicata nell’anagrafe delle prestazioni dei pubblici dipendenti.  

   

Si precisa infine che, ai sensi dell’art. 1 comma 58 della L. n. 662/1996, l’attività lavorativa prestata dal dipendente pubblico in aggiunta a quella intercorrente con l’amministrazione scolastica non può, in alcun caso, essere costituita con altra amministrazione pubblica.  

 

REGIME DI INCOMPATIBILITÀ DEI DIPENDENTI PUBBLICI

QUADRO RIEPILOGATIVO DI SINTESI

 

CHECK LIST 

  • Presa di servizio – in occasione della presa di servizio del personale a t.i./t.d.:
    1. il dipendente sottoscrive, ai sensi del D.P.R. 445/2000, la dichiarazione di assenza di cause di incompatibilità. Detta dichiarazione implica l’assenza di attività lavorative o professionali in essere, incompatibili con il rapporto di lavoro alle dipendenze della scuola (vedi tabella sottostante);
    2. è opportuno che il dipendente, in quella sede, dichiari anche attività che ritiene compatibili con l’assunzione dell’impiego alle dipendenze della scuola poiché la valutazione di compatibilità è rimessa al Dirigente Scolastico e poiché alcune attività, pur compatibili, non possono essere svolte se non previa autorizzazione del Dirigente stesso. Conseguenze:
      1. se il dipendente svolge una attività incompatibile, NON può assumere l’impiego alle dipendenze della scuola;
      2. le eventuali richieste di autorizzazione e/o aspettativa seguono necessariamente l’instaurazione del rapporto di lavoro pubblico e dunque non potranno essere concesse – anche laddove non subordinate alla valutazione di opportunità da parte del dirigente – senza che sia soddisfatta la condizione di cui sopra;
      3. in particolare, non è possibile “aggirare” una incompatibilità mediante la concessione dell’aspettativa ex art. 18, c. 3, CCNL 2007 o la richiesta di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a part-time, poiché la sussistenza di un’attività incompatibile impedisce l’instaurarsi del rapporto di lavoro con la scuola;
      4. la dichiarazione ex D.P.R. 445/2000, se non veritiera, profila una responsabilità penale, rispetto alla quale il Dirigente ha obbligo di denuncia;
      5. la corresponsione di emolumenti percepiti senza autorizzazione è fonte di responsabilità contabile per danno erariale da parte del percettore (art. 53, comma 7, D.Lgs. n. 165/2001)  

   Part time

  1. i rapporti di lavoro autonomo o subordinato sono da considerare generalmente compatibili per i dipendenti delle amministrazioni con percentuale di tempo parziale pari o inferiore al 50%;
  2. fanno eccezione i rapporti di lavoro alle dipendenze di altre pubbliche amministrazioni e gli incarichi che implichino conflitto di interessi (art. 1, comma 58, Legge n. 662/1996). Nota bene:
  1. il rapporto di lavoro con la scuola si costituisce a tempo pieno; la trasformazione in part-time è successiva. Ciò significa che neppure la richiesta di trasformazione del rapporto di lavoro in rapporto di lavoro part-time elimina la incompatibilità eventualmente sussistente;
  2. il personale ATA – visto che l’art. 508 del D.Lgs. 297/1994 è riferito al solo personale docente – può svolgere altri incarichi retribuiti solo se è titolare di un rapporto di lavoro part-time.

    

Casi specifici  

 

TIPOLOGIA DI RAPPORTO ESTERNO Compatibile previa autorizzazione Non

Compatibile

Da valutare Riferimenti normativi
Attività imprenditoriale individuale    X  
  • Art. 53 del D.Lgs165/2001
  • Artt. 60 e segg. del D.P.R. 3/1957
Assunzione di cariche in società di capitali a fini di lucro (presidente o amministratore delegato di SpA, Srl…)    X  
  • Art. 53 del D.Lgs165/2001
  • Artt. 60 e segg. del D.P.R. 3/1957
Titolarità di partecipazioni in società in nome collettivo (snc)    X  
  • Art. 53 del D.Lgs165/2001
  • Artt. 60 e segg. del D.P.R. 3/1957
Qualità di socio accomandatario    X  
  • Art. 53 del D.Lgs165/2001
  • Artt. 60 e segg. del D.P.R. 3/1957
Qualità di socio accomandante, titolarità di quote di partecipazione in società di capitali  X    
  • Art. 53 del D.Lgs165/2001
  • Artt. 60 e segg. del D.P.R. 3/1957
Esercizio del commercio    X    
Assunzione di impieghi alle dipendenze di privati, con contratti di lavoro subordinato    X   Tranne il caso di dipendente part-time 
Libera docenza  X

senza autorizzazione

    Art. 53, c. 6, D.Lgs. 165/2001
Collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e simili  X

senza autorizzazione

    Art. 53, c. 6, D.Lgs. 165/2001
Attività di formazione diretta ai dipendenti della pubblica amministrazione o di docenza e di ricerca scientifica X

senza autorizzazione

    Art. 53, c. 6, D.Lgs. 165/2001
Libera professione e “professioni non regolamentate” X    
  • Art. 508, c. 15, D.Lgs. n. 297/1994
  • Legge 4/2013
Assunzione di cariche sociali in società cooperative (anche costituite ad esempio per l’edilizia popolare) X    
  • Art. 61 D.P.R. 3/1957 
  • Circolare Funzione Pubblica 6/1997
Esercizio dell’impresa agricola X   No se l’impegno è continuativo con le caratteristiche della abitualità e professionalità 
  • Cassazione civile, sez. III, 23 agosto 1985, n. 4520
  • Cassazione civile, sez. lav., 04 marzo 1980, n. 1455
  • Circ. Funzione Pubblica 6/1997  
Esercizio dell’impresa famigliare     X Compatibile solo se svolta in forma occasionale, previa valutazione (ai sensi art. 1, c. 42, L. 190/2012 e art. 4, co. 7, l. 412/1991) della occasionalità e del titolo gratuito (parere ANAC) 
Insegnamento e pratica di strumento musicale X   No se l’impegno è continuativo con le caratteristiche della abitualità e professionalità 
  • Art. 508, c. 15 del D.Lgs. n. 297/1994
  • Legge 4/2013, anche in caso di Società di professionisti (ma non nel caso di SNC – vedi sopra) 
Attività  sportive  (e musicali) dilettantistiche X   Fatti salvi gli obblighi di servizio 
  • Esclusivamente per le indennità e i rimborsi di cui all’art. 67, c. 1, lett. m) del T.U.I.R. D.P.R. 917/1986 
  • Legge 205/2017, c. 367 incrementa la franchigia esente dei c.d. “compensi sportivi dilettantistici” – a partire dal 01/01/2018 – alla nuova soglia di 10.000 euro annui.
  • Legge 4/2013, in caso di Società di professionisti (ma non nel caso di SNC – vedi sopra)
Scuola Guida X   No se l’impegno è continuativo con le caratteristiche della abitualità e professionalità  Legge 4/2013, anche in caso di Società di professionisti (ma non nel caso di SNC – vedi sopra) 
Baby Sitter X   No se l’impegno è continuativo con le caratteristiche della abitualità e professionalità  Legge 4/2013, anche in caso di Società di professionisti (ma non nel caso di SNC – vedi sopra) 
Co.Co.Co.   X   Parere Funzione Pubblica n. 182 del 18 novembre 2003 
Co.Co.Co presso Università e Centri di Ricerca X   Nella forma della aspettativa per tutta la durata del contratto o dei contratti successivi  L. 240/2010