Composizione dei consigli di classe (secondaria)

COMPOSIZIONE CONSIGLI DI CLASSE (SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO)

Norme di riferimento

  1. L’art. 5 c. 5 del D.Lgs. 297/1994 (Testo Unico sulla Scuola) prevede che: “Le funzioni di segretario del consiglio sono attribuite dal direttore didattico o dal preside (oggi Dirigente Scolastico, DS) a uno dei docenti membro del consiglio stesso”.
  2. L’art. 5 c. 6 del D.Lgs. 297/1994 (testo unico sulla scuola) prevede che: “Le competenze relative alla realizzazione del coordinamento didattico e dei rapporti interdisciplinari spettano al consiglio di intersezione, di interclasse e di classe con la presenza dei soli docenti”.
  3. L’art. 25 c. 5 del D.Lgs. 165/2001 (testo unico sul lavoro pubblico) prevede che: “Nello svolgimento delle proprie funzioni organizzative e amministrative il Dirigente Scolastico può avvalersi di docenti da lui individuati, ai quali possono essere delegati specifici compiti”.
  4. L’art. 25 c. 2 del D.Lgs 165/01 prevede, inoltre, che il DS, nei propri doveri d’ufficio, “organizzi l’attività scolastica secondo criteri di efficienza e di efficacia, nel rispetto delle competenze degli OO.CC. scolastici”.

Compiti e funzioni

Il Consiglio Classe ha il compito di formulare al Collegio dei Docenti proposte in ordine all’azione educativa e didattica ed a iniziative di sperimentazione nonché quello di agevolare ed estendere i rapporti reciproci tra docenti, genitori ed alunni. Fra le mansioni del Consiglio di Classe rientra anche quella relativo ai provvedimenti disciplinari a carico degli studenti.

Composizione

Tutti i docenti della classe e quattro rappresentanti dei genitori; presiede la Dirigente Scolastica o un Docente, facente parte del Consiglio, da lei delegato; generalmente il Coordinatore di classe. I Consigli di Classe possono essere convocati nella loro composizione completa o per la sola componente docente.

Validità della seduta

Ai sensi dell’art. 37 del D.Lgs. 297/1994, il Consiglio di Classe è l’unico organo collegiale del nostro sistema scolastico in cui si considerano valide le sue sedute, fatta eccezione per gli scrutini in cui deve esserci il Collegio perfetto, anche senza la presenza della metà più uno dei componenti in carica per la sua validità.