Circolare n. 15: CESSAZIONI DAL SERVIZIO DEL PERSONALE SCOLASTICO DAL 1° SETTEMBRE 2023

Si trasmettono, in allegato, il D.M. n. 238 del 08/09/2022, la Nota M.I. n. 31924 del 08/09/2022 e la Tabella riepilogativa recanti i termini e le modalità per la presentazione delle domande di cessazione dal servizio a decorrere dal giorno 1 settembre 2023.

 

Termini di presentazione delle istanze

Il termine ultimo per la presentazione, tramite POLIS, delle istanze di cessazione per dimissioni volontarie dal servizio o di permanenza in servizio ai sensi dell’art. 1, comma 257, L. n. 208 del 28/12/2015 e ss.mm.ii., ovvero per raggiungere il minimo contributivo, è fissato al 21/10/2022.

Il termine del 21 ottobre 2022 deve essere osservato anche da coloro che, avendo i requisiti per la pensione anticipata (41 anni e 10 mesi per le donne e 42 anni e 10 mesi per gli uomini) e non avendo ancora compiuto il 65° anno di età, chiedono la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale con contestuale attribuzione del trattamento pensionistico, purché ricorrano le condizioni previste dal Decreto 29 luglio 1997, n. 331 del Ministro per la Funzione Pubblica.

 

Tipi di istanze Polis disponibili

La richiesta potrà essere formulata avvalendosi di tre istanze Polis che saranno attive contemporaneamente.

La prima conterrà le tipologie con le domande di cessazione ordinarie:

  1. Domanda di cessazione con riconoscimento dei requisiti maturati entro il 31 dicembre 2023 (art. 24, commi 6, 7 e 10 del D.L. 6 dicembre 2011, n.201, convertito in L. 22 dicembre 2011, n.214 – art.15, D.L. 28 gennaio 2019, n.4 convertito con modificazioni dalla L. 28 marzo 2019, n.26 – art.1 commi da 147 a 153 della L. 27 dicembre 2017 n. 205);
  2. Domanda di cessazione con riconoscimento dei requisiti maturati entro il 31 dicembre 2021 (art.16 Decreto-Legge 28 gennaio 2019 n. 4 convertito con modificazioni dalla L. 28 marzo 2019, n. 26 -art. 1, comma 94 Legge 30 dicembre 2021, n. 234) (opzione donna);
  3. Domanda di cessazione dal servizio in assenza delle condizioni per la maturazione del diritto a pensione;
  4. Domanda di cessazione dal servizio del personale già trattenuto in servizio negli anni precedenti;

La seconda e la terza conterranno, esclusivamente:

  1. Domanda di cessazione dal servizio per raggiungimento dei requisiti previsti dall’art. 14, comma 1, D.L. 28 gennaio 2019, n. 4 convertito con modificazioni dalla L. 28 marzo 2019, n.26 – (quota 100 maturata entro il 31 dicembre 2021);
  2. Domanda di cessazione dal servizio per raggiungimento dei requisiti previsti dall’art. 1 comma 87 Legge 30 dicembre 2021, n. 234 (quota 102, da maturare entro il 31 dicembre 2022).

 

In presenza di istanze di dimissioni volontarie finalizzate sia alla pensione anticipata ordinaria che alla pensione quota 100 o 102, queste ultime verranno considerate in subordine alla prima istanza. Nella richiesta gli interessati devono anche esprimere l’opzione per la cessazione dal servizio, ovvero per la permanenza a tempo pieno, nel caso fossero accertate circostanze ostative alla concessione del part-time (superamento del limite percentuale stabilito o situazioni di esubero nel profilo o classe di concorso di appartenenza).

 

Modalità di presentazione delle istanze Polis

Le domande di cessazione dal servizio e le revoche delle stesse del personale docente (ivi compresi gli insegnanti di religione cattolica), educativo ed A.T.A. di ruolo devono essere presentate esclusivamente attraverso la procedura web POLIS “istanze on line”, relativa alle domande di cessazione, disponibile sul sito internet del Ministero. 

Le domande di trattenimento in servizio ai sensi dell’articolo 1, comma 257, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 modificato dall’art. 1 comma 630 della legge 27.12. 2017 n. 205, dovranno essere presentate all’Ufficio territorialmente competente in formato analogico o digitale, al di fuori della piattaforma POLIS, entro il termine del 21 ottobre 2022.

La presentazione dell’istanza nei termini e nelle modalità sopra descritte è propedeutica al collocamento a riposo, pertanto non potranno essere disposte cessazioni dal servizio per le domande presentate successivamente al 21 ottobre 2022.

 

Gestione delle istanze

  • Nel caso in cui le autorità competenti abbiano comunicato agli interessati, entro 30 giorni dalla scadenza prevista, l’eventuale rifiuto o ritardo nell’accoglimento della domanda di dimissioni per provvedimento disciplinare in corso, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 55 bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, introdotto dall’articolo 69 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, si rende necessaria l’emissione di un provvedimento formale;
  • L’accertamento del diritto al trattamento pensionistico sarà effettuato da parte delle sedi competenti dell’INPS sulla base dei dati presenti sul conto assicurativo individuale ed esclusivamente con riferimento alla tipologia di pensione indicata nelle istanze di cessazione, dandone periodico riscontro al MI, per la successiva comunicazione al personale, entro il termine ultimo del 18 aprile 2023. Il rispetto di tale termine presuppone la sistemazione preventiva dei conti assicurativi dei dipendenti. Tale attività è necessaria e propedeutica al completamento della posizione assicurativa finalizzata alla certificazione, da parte dell’Inps, del diritto a pensione. Ad ogni modo, le posizioni relative ai pensionandi dovranno essere progressivamente sistemate entro la data ultima del 12 gennaio 2023 pena l’impossibilità da parte dell’Inps di effettuare i propri adempimenti entro il termine concordato del 18 aprile 2023;
  • Nella domanda di cessazione gli interessati devono dichiarare espressamente la volontà di cessare comunque o di permanere in servizio una volta che sia stata accertata la eventuale mancanza dei requisiti.
  • Le domande di pensione devono essere inviate direttamente all’Ente Previdenziale, esclusivamente attraverso le seguenti modalità:
    1. presentazione della domanda on-line accedendo al sito dell’Istituto, utilizzando uno dei seguenti sistemi di autenticazione alternativi attualmente accettati dall’INPS:
      • Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID);
      • Carta d’Identità Elettronica (CIE)
      • Carta Nazionale dei Servizi (CNS).
    2. presentazione della domanda tramite Contact Center Integrato (n. 803164);
    3. presentazione telematica della domanda attraverso l’assistenza gratuita del Patronato.

Tali modalità saranno le uniche ritenute valide ai fini dell’accesso alla prestazione pensionistica. Si evidenzia che la domanda presentata in forma diversa da quella telematica non sarà procedibile fino a quando il richiedente non provveda a trasmetterla con le modalità sopra indicate.

 

Applicazione dell’articolo 72 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla Legge 6 agosto 2008, n. 133 (Personale dirigente, docente, educativo ed ATA)

Come è noto, il decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114 ha abolito l’istituto del trattenimento in servizio oltre i limiti di età. Nello specifico, la normativa sopra richiamata ha abrogato l’articolo 16 del decreto legislativo n. 30 dicembre 1992, n. 503 e di conseguenza anche il comma 5 dell’articolo 509 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 che ad esso si richiamava. 

L’articolo 1, comma 257, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, modificato dall’articolo 1, comma 630, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha tuttavia previsto che, al fine di assicurare continuità alle attività previste negli accordi sottoscritti con scuole o università dei Paesi stranieri, il personale della scuola impegnato in innovativi e riconosciuti progetti didattici internazionali svolti in lingua straniera, al raggiungimento dei requisiti per la quiescenza, possa chiedere di essere autorizzato al trattenimento in servizio retribuito per non più di tre anni. Il trattenimento in servizio è autorizzato, con provvedimento motivato, dal dirigente scolastico o dal direttore generale dell’ufficio scolastico regionale, nel caso di istanza presentata dai dirigenti scolastici. 

Nulla è invece innovato rispetto al comma 3 del citato articolo 509 che disciplina i trattenimenti in servizio per raggiungere il minimo ai fini del trattamento di pensione. Ne consegue che nel 2023 permarranno in servizio i soli soggetti che avendo compiuto 67 anni di età entro il 31 agosto 2023, non sono in possesso di 20 anni di anzianità contributiva entro tale data e non hanno presentato domanda di cessazione tramite polis. Il comma 5 dell’articolo 1, come modificato in sede di conversione, del decreto legge n. 90/2014, ha generalizzato la disciplina relativa alla risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro contenuta nell’articolo 72, comma 11, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, prima applicabile solo fino al 31 dicembre 2014. 

Tale facoltà può essere esercitata – al compimento, entro il 31 agosto 2023, dell’anzianità contributiva di 41 anni e 10 mesi per le donne e 42 anni e 10 mesi per gli uomini – con preavviso di sei mesi, quindi entro il 28 febbraio 2023 anche nei confronti del personale con qualifica dirigenziale, con decisione motivata, esplicitando i criteri di scelta e senza pregiudizio per la funzionale erogazione dei servizi. Le disposizioni di cui sopra si applicano anche ai soggetti che abbiano beneficiato dell’articolo 3, comma 57, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e successive modificazioni. I periodi di riscatto, eventualmente richiesti, contribuiscono al raggiungimento dei sopra ricordati requisiti contributivi nella sola ipotesi che siano già stati accettati i relativi provvedimenti. Ai fini dell’applicazione dell’articolo 72, comma 11, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, è necessario valutare l’esistenza di una situazione di esubero del posto, classe di concorso o profilo di appartenenza dell’interessato, sia a livello nazionale che provinciale.

Laddove l’amministrazione non si avvalga della facoltà di risolvere unilateralmente il rapporto di lavoro, dovrà obbligatoriamente collocare a riposo il dipendente, che abbia raggiunto i requisiti per la pensione anticipata (di 41 anni e 10 mesi per le donne e 42 anni e 10 mesi per gli uomini), al compimento del limite ordinamentale per la permanenza in servizio, ossia a 65 anni, come previsto dall’articolo 2, comma 5, del D.L. 31 agosto 2013, n. 101, convertito con modificazioni dalla Legge 30 ottobre 2013, n. 125. 

Qualora, invece, il requisito anagrafico dei 65 anni sia maturato tra settembre e dicembre 2023 la cessazione dal servizio può avvenire solo a domanda dell’interessato.

Si comunica, inoltre, che ai sensi dell’art. 1, commi da 147 a 153, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (legge di bilancio 2018), l’accesso, a domanda, alla pensione di vecchiaia, per il personale che rientra tra le categorie di lavoratori destinatari della suddetta norma, e che abbia i requisiti ivi previsti, è consentito al raggiungimento di 66 anni e 7 mesi di età, purché la prevista anzianità contributiva dei 30 anni sia maturata entro il 31 agosto (Circolare INPS n. 126/2018). Per tale fattispecie, non trovano applicazione le disposizioni in materia di cumulo di cui all’articolo 1, c. 239, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e successive modificazioni.

 

APE sociale, pensione anticipata per i lavoratori precoci 

Coloro che sono interessati all’accesso all’APE sociale o alla pensione anticipata per i lavoratori precoci, potranno, una volta ottenuto il riconoscimento dall’INPS, presentare la domanda di cessazione dal servizio in formato analogico o digitale entro il 31 agosto 2023. Si precisa che per all’accesso alla prestazione di ape sociale non trova applicazione l’articolo 59, comma 9, della Legge 449/97. 

Con l’occasione, si evidenzia che l’articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, ai commi 91, 92 e 93 ha introdotto alcune modifiche alle disposizioni in materia di APE sociale di cui all’articolo 1, commi da 179 a 186, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, e successive modificazioni. In particolare, è stato previsto il posticipo del termine di scadenza del periodo di sperimentazione dell’APE sociale al 31 dicembre 2022 e sono state modificate con effetto, dal 1° gennaio 2022, le disposizioni di cui all’articolo 1, comma 179, lettere a) e d), della citata legge n. 232/2016, introducendo delle novità in merito alle condizioni per il riconoscimento dell’APE sociale per coloro che accedono al beneficio in qualità di lavoratori dipendenti che svolgono attività c.d. gravose. Nello specifico, per l’individuazione dei lavoratori che svolgono attività c.d. gravose è stato introdotto, all’allegato 3 annesso alla legge di Bilancio 2022, un nuovo elenco delle professioni aventi diritto all’APE sociale che comprende il codice Istat 2.6.4 – “Professori di scuola primaria, pre–primaria e professioni assimilate”.

 

SI allegano:

  1. D.M. n. 238 del 08/09/2022;
  2. Nota M.I. n. 31924 del 08/09/2022
  3. Tabella riepilogativa.

 

Pescia (PT), 19/09/2022

 

La Dirigente Scolastica

Prof.ssa Antonella Gesuele

Circ. n. 15: Cessazioni dal servizio del personale scolastico dal 1 settembre 2023

Decreto_Ministeriale_8_settembre_2022_n._238

Nota_cessazioni_personale_scolastico_a.s._2023_24

Tabella