circ. n.25

MALATTIA DA COVID 19 – CHIARIMENTI

Si rammenta al personale in servizio che, non essendone intervenute l’abrogazione o la modifica, risulta ancora in vigore l’art. 87, c. 1, D.L. 18/2020 secondo cui “il periodo trascorso in malattia o in quarantena con sorveglianza attiva, o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva, dai dipendenti delle amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dovuta al COVID-19, è equiparato al periodo di ricovero ospedaliero e non è computabile ai fini del periodo di comporto”.  

Sebbene sia stata decretata la cessazione dell’emergenza pandemica alla data del 31 marzo 2023, la norma richiamata non riconduce l’operatività dell’assenza da malattia – la quarantena non è più prevista, anche alla luce della circolare del Ministero della Salute dell’11 agosto 2023, n. 25613 – alla permanenza dello stato emergenziale stesso. Il comma 1, infatti, a differenza del comma 2 del medesimo articolo, non ancora a detto stato la propria vigenza.  

In buona sostanza, dunque: 

  1. il periodo trascorso in malattia da Covid-19 è equiparato al periodo di ricovero ospedaliero e non è computabile ai fini del periodo di comporto ;
  2. la disposizione è parimenti applicabile sia al personale a tempo indeterminato che a quello a tempo determinato. 

Pertanto, considerata l’attuale evoluzione del quadro clinico dei casi di malattia COVID-19 nonché della corrente situazione epidemiologica, si aggiornano le indicazioni sulle misure di prevenzione della trasmissione di SARS-CoV-2.

 

PERSONA CON DIAGNOSI CONFERMATA DI COVID-19

Le persone risultate positive ad un test diagnostico molecolare o antigenico per SARS-CoV-2 non sono più sottoposte alla misura dell’isolamento.

Si raccomanda, comunque, di osservare le medesime precauzioni valide per prevenire la trasmissione della gran parte delle infezioni respiratorie.

In particolare è consigliato:

  • Indossare un dispositivo di protezione delle vie respiratorie (mascherina chirurgica o FFP2), se si entra in contatto con altre persone.
  • Se si è sintomatici, rimanere a casa fino al termine dei sintomi.
  • Applicare una corretta igiene delle mani.
  • Evitare ambienti affollati.
  • Evitare il contatto con persone fragili, immunodepresse, donne in gravidanza, ed evitare di frequentare ospedali o RSA. 
  • Informare le persone con cui si è stati in contatto nei giorni immediatamente precedenti alla diagnosi, se anziane, fragili o immunodepresse.
  • Contattare il proprio medico curante se si è persona fragile o immunodepressa, se i sintomi non si risolvono dopo 3 giorni o se le condizioni cliniche peggiorano.

 

PERSONE CHE SONO VENUTE A CONTATTO CON CASI DI COVID-19

Per queste persone non si applica nessuna misura restrittiva. Si raccomanda comunque che le stesse pongano attenzione all’eventuale comparsa di sintomi suggestivi di Covid-19 (febbre, tosse, mal di gola, stanchezza) nei giorni immediatamente successivi al contatto.

Nel corso di questi giorni è opportuno che la persona eviti il contatto con persone fragili, immunodepressi, donne in gravidanza. Se durante questo periodo si manifestano sintomi suggestivi di Covid-19 è raccomandata l’esecuzione di un test antigenico, anche autosomministrato, o molecolare per SARS-CoV-2.

 

Pescia (PT), 04/10/2023

 

La Dirigente Scolastica

Prof.ssa Antonella Gesuele

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