Si rammenta al personale in servizio che, non essendone intervenute l’abrogazione o la modifica, risulta ancora in vigore l’art. 87, c. 1, D.L. 18/2020 secondo cui “il periodo trascorso in malattia o in quarantena con sorveglianza attiva, o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva, dai dipendenti delle amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dovuta al COVID-19, è equiparato al periodo di ricovero ospedaliero e non è computabile ai fini del periodo di comporto”.
Sebbene sia stata decretata la cessazione dell’emergenza pandemica alla data del 31 marzo 2023, la norma richiamata non riconduce l’operatività dell’assenza da malattia – la quarantena non è più prevista, anche alla luce della circolare del Ministero della Salute dell’11 agosto 2023, n. 25613 – alla permanenza dello stato emergenziale stesso. Il comma 1, infatti, a differenza del comma 2 del medesimo articolo, non ancora a detto stato la propria vigenza.
In buona sostanza, dunque:
- il periodo trascorso in malattia da Covid-19 è equiparato al periodo di ricovero ospedaliero e non è computabile ai fini del periodo di comporto ;
- la disposizione è parimenti applicabile sia al personale a tempo indeterminato che a quello a tempo determinato.
Pertanto, considerata l’attuale evoluzione del quadro clinico dei casi di malattia COVID-19 nonché della corrente situazione epidemiologica, si aggiornano le indicazioni sulle misure di prevenzione della trasmissione di SARS-CoV-2.
PERSONA CON DIAGNOSI CONFERMATA DI COVID-19
Le persone risultate positive ad un test diagnostico molecolare o antigenico per SARS-CoV-2 non sono più sottoposte alla misura dell’isolamento.
Si raccomanda, comunque, di osservare le medesime precauzioni valide per prevenire la trasmissione della gran parte delle infezioni respiratorie.
In particolare è consigliato:
- Indossare un dispositivo di protezione delle vie respiratorie (mascherina chirurgica o FFP2), se si entra in contatto con altre persone.
- Se si è sintomatici, rimanere a casa fino al termine dei sintomi.
- Applicare una corretta igiene delle mani.
- Evitare ambienti affollati.
- Evitare il contatto con persone fragili, immunodepresse, donne in gravidanza, ed evitare di frequentare ospedali o RSA.
- Informare le persone con cui si è stati in contatto nei giorni immediatamente precedenti alla diagnosi, se anziane, fragili o immunodepresse.
- Contattare il proprio medico curante se si è persona fragile o immunodepressa, se i sintomi non si risolvono dopo 3 giorni o se le condizioni cliniche peggiorano.
PERSONE CHE SONO VENUTE A CONTATTO CON CASI DI COVID-19
Per queste persone non si applica nessuna misura restrittiva. Si raccomanda comunque che le stesse pongano attenzione all’eventuale comparsa di sintomi suggestivi di Covid-19 (febbre, tosse, mal di gola, stanchezza) nei giorni immediatamente successivi al contatto.
Nel corso di questi giorni è opportuno che la persona eviti il contatto con persone fragili, immunodepressi, donne in gravidanza. Se durante questo periodo si manifestano sintomi suggestivi di Covid-19 è raccomandata l’esecuzione di un test antigenico, anche autosomministrato, o molecolare per SARS-CoV-2.
Pescia (PT), 04/10/2023
La Dirigente Scolastica
Prof.ssa Antonella Gesuele
da LuigiPieri