LA DIRIGENTE SCOLASTICA
VISTA la Legge 107/2015;
VISTO il D.Lgs. n. 66 del 2017 art. 9 comma 8;
VISTO il D.Lgs. n.96 del 7 agosto 2019;
VISTA la Legge 5 febbraio 1992 n. 104 “Legge quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone in situazione di Handicap” (art. 15 comma 2) e le relative modifiche introdotte dalla Legge 8 marzo 2000, n. 53, dal D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151 e dalla Legge 4 novembre 2010, n. 183 (art. 24);
VISTO il D.P.R. 24 febbraio 1994, (art. 6) “Atto di indirizzo e coordinamento relativo ai compiti delle unità sanitarie locali in materia di alunni portatori di handicap”;
VISTO il D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297 (art. 317, comma 2);
VISTA la Legge n. 170, 8 ottobre 2010 – Gazzetta Ufficiale N. 244 del 18 ottobre 2010, Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico;
VISTO il D.Lgs. 7 agosto 2019, n. 96, avente ad oggetto “Disposizioni integrative e correttive al Decreto Legislativo 13 aprile 2017, n. 66, recante “Norme per la promozione dell’inclusione scolastica degli studenti con disabilità, a norma dell’articolo 1, commi 180 e 181, lettera c), della legge 13 luglio 2015, n. 107”;
VISTO il Decreto del Ministro dell’Istruzione, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze 29 dicembre 2020, n. 182, recante “Adozione del modello nazionale di piano educativo individualizzato e delle correlate linee guida, nonché modalità di assegnazione delle misure di sostegno agli alunni con disabilità, ai sensi dell’articolo 7, comma 2-ter del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66”;
VISTO l’allegato B del succitato Decreto del Ministro dell’Istruzione, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze 29 dicembre 2020, n. 182, avente ad oggetto “Linee Guida concernenti la definizione delle modalità, anche tenuto conto dell’accertamento di cui all’articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, per l’assegnazione delle misure di sostegno di cui all’articolo 7 del D.Lgs. 66/2017 e il modello di PEI, da adottare da parte delle istituzioni scolastiche”;
CONSIDERATO che l’art. 3, comma 6 del succitato Decreto n. 182/2020 prevede che “Il Dirigente scolastico può autorizzare, ove richiesto, la partecipazione di non più di un esperto indicato dalla famiglia. La suddetta partecipazione ha valore consultivo e non decisionale”;
VISTO il Regolamento (UE) 2016/679 del 27 aprile 2016 come recepito dal D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101, recante “Disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)”;
CONSIDERATO il D.Lgs. 13 aprile 2017 n. 62 (Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato, a norma dell’articolo 1, commi 180 e 181, lettera i), della legge 13 luglio 2015, n. 107);
VALUTATA la Nota del 4 agosto 2009 n. 4274 (Linee guida per l’integrazione scolastica degli alunni con disabilità);
VISTA la Legge 3 marzo 2009 n. 18 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, con Protocollo opzionale, fatta a New York il 13 dicembre 2006 e istituzione dell’Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità);
VALUTATA l’Intesa tra il Governo, le Regioni e gli Enti locali del 20 marzo 2008 (Intesa in merito alle modalità e ai criteri per l’accoglienza scolastica e la presa in carico dell’alunno con disabilità); D.P.C.M. 23 febbraio 2006 n. 185 (Regolamento recante modalità e criteri per l’individuazione dell’alunno come soggetto in situazione di handicap, ai sensi dell’articolo 35, comma 7, della legge 27 dicembre 2002, n. 289);
VISTA la Legge 8 novembre 2000 n. 328 (Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali);
VALUTATO il D.Lgs. n. 66 del 13 aprile 2017;
CONSIDERATI gli articoli 5, commi 3 e 4, e 7, comma 2, del D.Lgs. n. 66 del 13 aprile 2017 che hanno abrogato la legislazione precedente, modificando il comma 5 dell’articolo 12 della legge 104/92;
VISTO l’articolo 9, comma 1, del D.Lgs. n. 66 del 13 aprile 2017 che va a modificare alcuni articoli della Legge 104/1992 (soprattutto l’art. 15, commi 10 e 11);
DECRETA
Articolo 1. Istituzione e componenti del GLO
- Per ogni alunno/a dell’I.C. “L. Andreotti”, certificato/a ai sensi della L. 104/1992, è istituito il singolo Gruppo di Lavoro operativo per l’inclusione (di seguito in sigla “GLO”).
- Il GLO è composto:
- dalla Dirigente Scolastica Prof.ssa Antonella Gesuele
- dai Docenti contitolari del Team ovvero dai Docenti membri del Consiglio di classe dell’alunno/a certificato ai sensi della L. 104/1992;
- dai soggetti esercenti la potestà genitoriale;
- dagli specialisti dell’ASL;
- dalle figure professionali specifiche interne ed esterne all’Istituzione scolastica che interagiscono con l’alunno;
- Il GLO così composto resta in carica per l’anno scolastico corrente. Su invito formale della Dirigente Scolastica, ai singoli incontri del GLO, o per l’intera durata degli stessi ovvero limitatamente ad alcuni argomenti riportati all’ordine del giorno, possono partecipare ai lavori del GLO, previa acquisizione da parte della Dirigente Scolastica o di un docente all’uopo delegato dell’autorizzazione alla partecipazione da parte dei genitori, altre figure professionali esterne all’istituzione scolastica, il cui apporto sia ritenuto utile ai fini dei lavori del Gruppo;
- In caso di impossibilità della Dirigente Scolastica, l’incontro è presieduto da un suo delegato, ordinariamente individuato nel Docente Coordinatore di Classe.
Articolo 2. Compiti, tempi, modalità di funzionamento, accesso alla documentazione
- Il GLO, tenuto conto del Profilo di Funzionamento, assolve ai seguenti compiti:
- elaborare e approvare, ovvero condividere, il PEI (Piano Educativo Individualizzato), di cui all’art. 2 comma 1 del Decreto Interministeriale n. 182/2020;
- riunirsi:
- entro il 31 ottobre, di norma, per l’elaborazione e la sottoscrizione del PEI;
- nel periodo compreso fra novembre e aprile per eventuali modifiche e/o integrazioni del PEI;
- entro il 30 giugno per la verifica finale del PEI e per la definizione del fabbisogno delle risorse professionali e per l’assistenza per l’anno scolastico successivo.
- Gli incontri del GLO si svolgono, salvo motivata necessità, in orario extracurricolare, ovvero in ore non coincidenti con le attività didattiche ed educative. Le riunioni del GLO possono svolgersi anche a distanza, in modalità telematica sincrona.
- La convocazione del GLO avviene con congruo anticipo (non meno di 7 giorni) tramite comunicazione scritta inviata dalla Dirigente Scolastica o da un suo delegato, ordinariamente il Docente di sostegno, a tutti i componenti riportati all’articolo 1.
- Nel corso di ciascuna riunione del GLO viene redatto apposito verbale, conforme alla modulistica predisposta dall’Istituto, che dovrà riportare, per esteso, i nominativi e i ruoli ricoperti da tutti i membri partecipanti alla riunione. In caso di assenza della Dirigente scolastica la riunione del GLO è presieduta dal Docente Coordinatore di Classe e il compito di segretario verbalizzante è assolto dal Docente di Sostegno. Il verbale e il PEI vanno inseriti nel fascicolo personale dell’alunno/a, attraverso le modalità comunicate in forma scritta dalla Docente Funzione Strumentale.
Articolo 3. Compensi
- 1. Ai componenti del Gruppo di Lavoro Operativo per l’inclusione non spetta alcun compenso, indennità, gettone di presenza, rimborso spese e qualsivoglia altro emolumento.
- L’incarico ricevuto all’articolo 1 e i compiti descritti all’articolo 2 del presente provvedimento non comporta oneri aggiuntivi per lo Stato.
Articolo 4. Notifica
- 1. Il presente Decreto costitutivo è depositato agli atti dell’Istituzione scolastica, notificato agli interessati ed è pubblicato sul sito istituzionale icandreottipescia.edu.it.
Pescia (PT), 02/10/2023
La Dirigente Scolastica
Prof.ssa Antonella Gesuele
da Luigi Pieri