LA DIRIGENTE SCOLASTICA
VISTO il D.P.R. 275 dell’8 marzo 1999 – “Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art. 21, della legge 15 marzo 1997, n. 59”;
VISTO l’art. 7, commi 6 e seguenti del D.Lgs. n. 165/2001;
VISTI gli artt. 43 e 45 del D.I. n. 129/2018, ai sensi del quale le istituzioni scolastiche possono stipulare contratti di prestazione d’opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti, al fine di garantire l’arricchimento dell’offerta formativa, nonché la realizzazione di specifici programmi di ricerca e di sperimentazione;
VISTA la Circolare n. 2 dell’11 marzo 2008 del Dipartimento della Funzione Pubblica;
VISTO il CCNL del Comparto Scuola vigente;
VISTO il Decreto Interministeriale n. 326 del 12/10/1995;
VISTA la Circolare del Ministero del Lavoro n. 2 del 2/02/2009;
VISTA la Circolare n. 3/2008 del Dipartimento Funzione Pubblica (linee guida in merito alla stipula di contratti di lavoro subordinato a T.D. nelle P.A.);
VISTO il Decreto MIUR A00GAI/10899 del 12/07/2012 e s.m.i.;
VISTO il D.M. A00DGAI/1200 del 28/01/2012 relativo all’aggiornamento degli enti certificatori;
VISTO il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF);
VISTA la Legge n. 107/2015;
VISTO il vigente Regolamento per la selezione di esperti e tutor dell’I.C. “L. Andreotti”;
VERIFICATA la necessità di individuare, con procedura pubblica, personale esperto in possesso dei requisiti previsti dei D.Lgs. 81/2008 e n. 106/2009 e successive modificazioni ed integrazioni, per assumere il ruolo di Medico Competente;
CONSIDERATO di procedere a suddetta individuazione in via prioritaria tra il personale interno, in subordine tra il personale in servizio presso altre Istituzioni Scolastiche ed in ulteriore subordine all’esterno;
PREMESSO che l’Istituto Comprensivo “Libero Andreotti” è così composto:
- Scuola dell’Infanzia:
- totale classi: 6
- totale alunni: 149
- Scuola primaria (Plessi Valchiusa ed Alberghi)
- totale classi: 28
- totale alunni: 467
- Scuola secondaria di primo grado (Plessi Valchiusa ed Alberghi)
- totale classi: 24
- totale alunni: 508
Popolazione Scolastica:
- n. 1124 alunni
- n. 191 lavoratori di cui
- 158 unità in organico di diritto di cui 132 docenti, 26 ATA (1 DSGA, 6 AA, 19 CS)
- 33 unità in organico di fatto docenti di cui 29 docenti, 4 ATA (0 AA, 4 CS)
EMANA
Il seguente bando di selezione pubblica per l’affidamento dell’incarico di medico competente per il servizio di sorveglianza sanitaria per l’I.C. “Libero Andreotti”, di durata triennale dalla data di stipula.
Art. 1 – Requisiti richiesti per accedere all’incarico
(da produrre, a pena esclusione, in copia o tramite autocertificazione)
Possesso, alla data di scadenza del termine di consegna delle domande di partecipazione, dei seguenti titoli culturali e professionali, come previsti dall’art. 38 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. e del D.Lgs. 195/2003:
- Per svolgere le funzioni di medico competente è necessario possedere uno dei seguenti titoli o requisiti:
- specializzazione in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica;
- docenza in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica o in tossicologia industriale o in igiene industriale o in fisiologia e igiene del lavoro o in clinica del lavoro;
- autorizzazione di cui all’articolo 55 del decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277;
- specializzazione in igiene e medicina preventiva o in medicina legale;
- I medici in possesso dei titoli di cui al comma 1, lettera d), sono tenuti a frequentare appositi percorsi formativi universitari da definire con apposito decreto del Ministero dell’università e della ricerca di concerto con il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali. I soggetti di cui al precedente periodo i quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto, svolgano le attività di medico competente o dimostrino di avere svolto tali attività per almeno un anno nell’arco dei tre anni anteriori all’entrata in vigore del presente decreto legislativo, sono abilitati a svolgere le medesime funzioni. A tal fine sono tenuti a produrre alla Regione attestazione del datore di lavoro comprovante l’espletamento di tale attività.
- Per lo svolgimento delle funzioni di medico competente è altresì necessario partecipare al programma di educazione continua in medicina ai sensi del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, e successive modificazioni e integrazioni, a partire dal programma triennale successivo all’entrata in vigore del presente decreto legislativo. I crediti previsti dal programma triennale dovranno essere conseguiti nella misura non inferiore al 70 per cento del totale nella disciplina “medicina del lavoro e sicurezza degli ambienti di lavoro”.
- I medici in possesso dei titoli e dei requisiti di cui al presente articolo sono iscritti nell’elenco dei medici competenti istituito presso il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali.
In presenza di difficoltà oggettive e per motivate ragioni, il medico competente potrà avvalersi della collaborazione di medici specialisti, in possesso degli stessi titoli e requisiti previsti dall’art. 38 del D.Lgs. 81/2008, da Lui diretti e coordinati.
Art. 2 – Compiti richiesti al medico competente
Il medico competente, incaricato del servizio di sorveglianza sanitaria all’interno di questo Istituto, dovrà svolgere i compiti previsti dagli artt. 25, 29 comma 1), 40, 41 del D. Lgs. 81/2008, e qualsiasi attività che tale decreto pone a carico del medico competente.
In particolare, con riferimento a quanto previsto dall’art. 18 comma 1 lettera g), dovrà provvedere all’integrale osservanza degli obblighi previsti a suo carico nel D.Lgs. 81/2008, e quindi dovrà:
- Collaborare con la Dirigente Scolastica ( in qualità di datore di lavoro) e con il servizio di prevenzione e protezione alla valutazione dei rischi, anche ai fini della programmazione, ove necessario, della sorveglianza sanitaria, alla predisposizione dell’attuazione delle misure per la tutela della salute e dell’ integrità psico-fisica dei lavoratori, all’attività di formazione e informazione nei confronti dei lavoratori, per la parte di competenza, e alla organizzazione del servizio di primo soccorso considerando i particolari tipi di lavorazione ed esposizione e le peculiari modalità organizzative del lavoro;
- Collaborare all’attuazione e valorizzazione di programmi volontari di “promozione della salute”, secondo i principi della responsabilità sociale in particolare:
- programmare ed effettuare la sorveglianza sanitaria, di cui all’art. 41, attraverso protocolli sanitari definiti in funzione dei rischi specifici e tenendo in considerazione gli indirizzi scientifici più avanzati;
- informare per iscritto la Dirigente Scolastica ed il lavoratore in merito ai giudizi di idoneità espressi;
- istituire, aggiornare e custodire, sotto la propria responsabilità, una cartella sanitaria e di rischio per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria; tale cartella è conservata con salvaguardia del segreto professionale e, salvo il tempo strettamente necessario per l’esecuzione della sorveglianza sanitaria e la trascrizione dei relativi risultati, presso il luogo di custodia concordato al momento della nomina del medico competente;
- consegnare alla Dirigente Scolastica, alla cessazione dell’incarico, la documentazione sanitaria in suo possesso, nel rispetto delle disposizioni di cui al D. Lgs. 196/2003 e con salvaguardia del segreto professionale;
- consegnare al lavoratore, alla cessazione del rapporto di lavoro, copia della cartella sanitaria e di rischio, e fornire le informazioni necessarie relative alla conservazione della medesima; l’originale della cartella sanitaria e di rischio va conservata, nel rispetto di quanto disposto dal D. Lgs. 196/2003, da parte del datore di lavoro, per almeno dieci anni, salvo il diverso termine previsto da altre disposizioni del presente decreto;
- inviare all’ISPESL, esclusivamente per via telematica, le cartelle sanitarie e di rischio nei casi previsti dal D.Lgs. 81/2008, alla cessazione del rapporto di lavoro, nel rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs. 196/2003 e successivo G.D.P.R. 679/2016;
- fornire informazioni ai lavoratori sul significato della sorveglianza sanitaria cui sono sottoposti e, nel caso di esposizione ad agenti con effetti a lungo termine, sulla necessità di sottoporsi ad accertamenti sanitari anche dopo la cessazione dell’attività che comporta l’esposizione a tali agenti. Fornire altresì, a richiesta, informazioni analoghe ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- informare ogni lavoratore interessato dei risultati della sorveglianza sanitaria di cui all’art. 41 e, a richiesta dello stesso, gli rilascia copia della documentazione sanitaria;
- comunicare per iscritto, in occasione delle riunioni di cui all’art. 35 del D. Lgs. 81/2008, al datore di lavoro (DS), al responsabile del servizio di prevenzione protezione dai rischi, ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, i risultati anonimi collettivi della sorveglianza sanitaria effettuata e fornire indicazioni sul significato di detti risultati ai fini della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori;
- visitare gli ambienti di lavoro almeno una volta all’anno o a cadenza diversa che stabilisce in base alla valutazione dei rischi; l’indicazione di una periodicità diversa dall’annuale deve essere comunicata al datore di lavoro ai fini della sua annotazione nel documento di valutazione dei rischi;
- partecipare alla programmazione del controllo dell’esposizione dei lavoratori i cui risultati gli sono forniti con tempestività ai fini della valutazione del rischio e della sorveglianza sanitaria;
- trasmettere ai servizi competenti per territorio, entro il primo trimestre dell’anno successivo all’anno di riferimento ed esclusivamente per via telematica, le informazioni relative ai dati aggregati sanitari e di rischio dei lavoratori sottoposti a sorveglianza sanitaria, secondo le indicazioni dell’Allegato 3B del D. Lgs. 81/2008.
Potrà inoltre disporre, nell’ambito degli accertamenti sanitari di competenza, le diagnostiche e gli accertamenti clinici biologici mirati al rischio, ritenuti necessari.
L’Istituto, per quanto di sua competenza, provvederà:
- ad informare il medico competente sull’organizzazione aziendale, sui processi e sui rischi connessi all’attività svolta;
- a fornire al medico competente l’elenco del personale esposto ai vari rischi e ad aggiornarlo con tempestività;
- ad istituire ed aggiornare, se del caso, i registri degli esposti derivanti da piombo, amianto, rumore ed agenti cancerogeni e biologici;
- a gestire, d’intesa con il medico competente, l’organizzazione e la tempistica degli accertamenti sanitari;
- a stabilire le modalità di adempimento degli obblighi di informazione e formazione che coinvolgeranno il medico competente;
- a custodire con la salvaguardia del segreto professionale, le cartelle sanitarie e di rischio;
- ad organizzare la riunione periodica annuale di prevenzione dei rischi.
Il medico competente, sulla base delle risultanze delle visite mediche, esprime uno dei seguenti giudizi relativi alla mansione specifica:
- idoneità;
- idoneità parziale, temporanea o permanente, con prescrizioni o limitazioni;
- inidoneità temporanea;
- inidoneità permanente.
Il medico competente esprime il proprio giudizio per iscritto dando copia del giudizio medesimo al lavoratore e al datore di lavoro. Nel caso di espressione del giudizio di inidoneità temporanea vanno precisati i limiti temporali di validità.
Art. 3 – Presentazione delle domande
Le istanze devono pervenire entro e non oltre le ore 12:00 del 15.10.2023 con l’invio mezzo posta elettronica certificata, all’indirizzo: ptic823007@pec.istruzione.it pena l’esclusione, avente come oggetto: “PARTECIPAZIONE BANDO DI SELEZIONE PUBBLICA PER L’AFFIDAMENTO DELL’INCARICO DI MEDICO COMPETENTE PER IL SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SANITARIA DI DURATA TRIENNALE (D. LGS. 81/2008)”.
L’offerta dovrà contenere:
- istanza di partecipazione accompagnata, a pena di esclusione, da un documento di identità in corso di validità, con indicazione completa dei dati anagrafici di chi concorre, del domicilio, del codice fiscale, dell’attività e dell’ubicazione del proprio recapito professionale (Allegato 1);
-
- curriculum vitae in formato europeo dal quale risulti il possesso dei requisiti culturali e professionali necessari per l’espletamento del servizio, come previsto dall’art. 38 del D. Lgs. 81/2008. In caso di partecipazione alla gara da parte di una società, si precisa che dovrà essere indicato il professionista in possesso dei titoli previsti che, in caso di aggiudicazione del servizio, assumerà l’incarico di medico competente. Il numero di riferimento del curriculum vitae va riportato nella corrispondente voce dell’Allegato 3)
- dichiarazione sostitutiva ai sensi dell’art. 76 D.P.R. 445/2000 (Allegato 2);
- presentazione offerta tecnico-economica (Allegato 3).
Si precisa inoltre che l’aggiudicazione potrà aver luogo anche nel caso in cui un solo concorrente abbia presentato offerta valida, purché ritenuta congrua e l’I.C. “L. Andreotti” si riserva, a suo insindacabile giudizio, di non dar luogo all’aggiudicazione senza che ciò possa comportare pretese da parte delle agenzie partecipanti alla gara.
Le offerte redatte in modo imperfetto, incomplete, condizionate e comunque non conformi alle prescrizioni del presente bando saranno considerate nulle e comporteranno l’automatica esclusione dalla gara.
Art. 4 – Aggiudicazione della gara
L’aggiudicazione verrà effettuata secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ed avverrà anche in presenza di una sola offerta, purché ritenuta valida, completa o compatibile con le disponibilità economiche dell’Istituto.
Questa istituzione scolastica si riserva il diritto di non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto.
La graduatoria stilata potrà essere utilizzata per disporre eventuali subentri, entro il periodo di validità del contratto, secondo l’ordine della graduatoria stessa. I criteri per la valutazione delle offerte, ai fini dell’aggiudicazione, saranno i seguenti:
- Offerta economica max 60 punti (somma di A+B+C)
All’offerta economica più bassa saranno attribuiti max 60 punti, che risultano dalla somma di max 30 punti relativi all’attività di Collaborazione con il Datore di Lavoro (A), max 20 punti per l’attività di visite mediche (B), max 10 punti per le attività di formazione per addetti al primo soccorso (C):
DESCRIZIONE | PUNTEGGIO |
---|---|
A) Attività di Collaborazione con il Datore di Lavoro (art. 25 c. 1 lettera a) per:
|
30 x offerta economica più bassa (A) |
B) Visita medica con formulazione giudizio di idoneità per iscritto e consegna copia Datore di lavoro (art. 41, c. 6 e 6 bis):
|
20 x offerta economica più bassa (B) |
C) Formazione e/o aggiornamento lavoratori addetti al primo soccorso (Aziende Gruppo B, D.M. 388/2003)
|
10 x offerta economica più bassa (C) |
Per l’attribuzione dei singoli punteggi (A, B, C) non corrispondenti all’offerta economica più bassa si seguirà la seguente formula:
- Punteggio assegnato (A) = 30 x Importo offerta minima / Importo offerta
- Punteggio assegnato (B) = 20 x Importo offerta minima / Importo offerta
- Punteggio assegnato (C) = 10 x Importo offerta minima / Importo offerta
- Competenze max 40 punti (somma di D+E+F)
DESCRIZIONE | PUNTEGGIO |
---|---|
D) Incarichi svolti come Medico Competente nelle Istituzioni scolastiche negli ultimi cinque anni | 1 punto per ogni Istituzione scolastica,
max 25 punti (D) |
E) Incarichi svolti come Medico Competente in Enti Pubblici
negli ultimi cinque anni |
1 punto per ogni Ente Pubblico,
max 10 punti (E) |
F) Incarichi svolti come Medico Competente in aziende private
negli ultimi cinque anni |
1 punto per ogni azienda privata,
max 5 punti (F) |
L’incarico verrà assegnato al professionista o alla ditta che avrà totalizzato il punteggio più alto ricavato dalla sommatoria dei punti attribuiti (A+B+C+D+E+F).
A parità di punteggio la scelta del contraente avverrà mediante il criterio di vicinanza all’I.C. “L. Andreotti”.
Art. 5 – Durata dell’incarico
L’incarico ha durata triennale a decorrere dalla data di stipula del contratto. Esso si intende naturalmente risolto alla scadenza. Non è in nessun caso previsto il tacito rinnovo dell’incarico.
Art. 6 – Conferimento dell’incarico
L’Istituzione scolastica si riserva, comunque, la facoltà di non aggiudicare la gara nel caso in cui nessuna delle offerte pervenute fosse ritenuta idonea rispetto alle esigenze ed alla disponibilità economica dell’Istituto.
L’incarico di Medico Competente sarà attribuito anche in presenza di una sola domanda valida. L’aggiudicazione della presente gara deve ritenersi immediatamente vincolante per l’aggiudicatario, mentre per l’Istituto lo diviene ad avvenuta aggiudicazione definitiva e stipula del contratto.
Nel caso l’aggiudicazione avvenga in favore di soggetti dipendenti da altra amministrazione pubblica o di diritto pubblico, si darà corso alla convenzione solo dopo aver acquisito il consenso scritto da parte dell’Amministrazione titolare del contratto di lavoro.
La mancata presentazione dell’autorizzazione dell’Amministrazione provocherà l’esclusione dall’incarico.
Art. 7 – Compenso e risoluzione dell’incarico
Il pagamento del corrispettivo sarà effettuato, entro 30 giorni dal ricevimento della fattura, previo accertamento della regolarità del DURC.
Qualora il medico competente si dovesse rendere inadempiente agli obblighi contrattuali, l’istituzione scolastica avrà la facoltà di risolvere anticipatamente l’incarico con effetto immediato.
Art. 8 – Esclusione
Oltre ai casi previsti dalla normativa vigente, l’esclusione avverrà anche qualora:
- la documentazione sia incompleta e manchi di documenti essenziali a valutare l’ammissibilità del candidato e/o la sua offerta complessiva;
- la domanda di partecipazione pervenga oltre il termine perentorio previsto in detto bando di gara.
Art. 9 – Clausola risolutiva espressa
È facoltà dell’amministrazione scolastica risolvere anticipatamente il contratto qualora il professionista incaricato contravvenga ingiustificatamente alle condizioni del presente disciplinare, ovvero per grave inadempimento nell’esecuzione dell’incarico, ai sensi dell’articolo 1456 del Codice civile, fatto salvo il diritto al risarcimento del danno. La risoluzione avverrà mediante semplice comunicazione scritta, indicante la motivazione, da recapitare almeno trenta giorni prima dalla data fissata per il recesso. Determina la decadenza dal contratto la mancanza o il venir meno, in costanza di rapporto, dei requisiti richiesti per l’esercizio dell’attività, quali la sospensione o la radiazione dall’Albo professionale o dell’abilitazione all’esercizio della specifica attività o la condanna passata in giudicato per reati gravi in danno dello Stato che incidano sulla moralità professionale o che impediscano di contrarre con la Pubblica Amministrazione.
Art. 10 – Informativa sul trattamento dei dati
Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 e dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003, i dati personali forniti dai candidati saranno trattati dall’Istituto esclusivamente per le finalità di gestione della selezione e dell’eventuale successivo contratto; i predetti dati potranno essere trattati anche in forma automatizzata e, comunque, in ottemperanza alle norme vigenti. Titolare del trattamento dei dati è l’Istituto Comprensivo “Libero Andreotti” di Pescia (PT).
Art. 11 – Responsabile del trattamento
Responsabile del trattamento è la Dirigente Scolastica dell’I.C. “Libero Andreotti” Prof.ssa Antonella Gesuele.
Art. 12 – Responsabile del procedimento
Responsabile del procedimento amministrativo è la Direttrice dei Servizi Generali e Amministrativi Dott.ssa Isabella Vultaggio.
Il presente bando è pubblicato sul sito dell’Istituto www.icandreottipescia.edu.it.
Costituiscono parte integrante del bando i seguenti modelli:
- Allegato 1 (Istanza di partecipazione);
- Allegato 2 (Dichiarazione sostitutiva ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000);
- Allegato 3 (Offerta tecnico-economica)
Pescia (PT), 25/09/2023
La Dirigente Scolastica
Prof.ssa Antonella Gesuele
da LuigiPieri