Come noto, il D.L. n. 111 del 6 agosto 2021, avente ad oggetto “Disposizioni urgenti per l’anno scolastico 2021/2022 e misure per prevenire il contagio da SARSCoV-2 nelle istituzioni del sistema nazionale di istruzione e nelle università”, ha introdotto l’obbligo, per tutto il personale scolastico, a partire dal 1 settembre e fino al 31 dicembre 2021, di possedere ed esibire la certificazione verde COVID-19 (Green Pass) quale requisito indispensabile per lo svolgimento della prestazione lavorativa. Il mancato rispetto del summenzionato requisito è considerato assenza ingiustificata e a decorrere dal quinto giorno di assenza il rapporto di lavoro è sospeso senza retribuzione né ogni ulteriore eventuale compenso. La disposizione non si applica ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo le modalità riportate dalla apposita circolare del Ministero della Salute, prot. n. 35309 del 04.08.2021, che ad ogni buon fine si allega.
È possibile ottenere la certificazione verde (anche per i soggetti esenti) se si è risultati negativi a un tampone molecolare o rapido (del tipo salivare antigenico di ultima generazione, recentemente approvato dal Ministero della Salute, come da allegata Circolare n. 21675 del 14.05.2021) nelle ultime 48 ore o essere guariti da COVID-19 nei 6 mesi precedenti. La certificazione verde, ottenuta in esito all’acclarata negatività al test molecolare o rapido eseguito, consente al personale scolastico non vaccinato la ammissione/riammissione in servizio per l’arco temporale di validità della certificazione stessa.
La violazione delle suddette disposizioni è sanzionata ai sensi dell’art. 4 del D.L. 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla Legge 22 maggio 2020, n. 35. Resta fermo quanto previsto dall’art. 2, comma 2-bis, del D.L. 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla Legge 14 luglio 2020, n. 74 (sanzione pecuniaria).
Con successiva circolare, anche in ragione degli attesi chiarimenti da parte del Ministero dell’Istruzione, tuttora in corso di definizione, saranno comunicate al personale scolastico le modalità con le quali le certificazioni verdi saranno verificate.
Si allegano, per opportuna conoscenza:
1. D.L. 6 agosto 2021, n.111 recante “Misure urgenti per l’esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti”;
2. Circolare del Ministero della Salute sulle certificazioni di esenzione alla vaccinazione anti-Covid, prot. n. 35309 del 04.08.2021;
3. Nota tecnica del Ministero dell’Istruzione avente ad oggetto “Decreto-legge n. 111/2021 “Misure urgenti per l’esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti” – Parere tecnico.”, prot. n. 1237 del 13.08/2021;
4. Circolare del Ministero della Salute avente ad oggetto “Uso dei test molecolare e antigenico su saliva ad uso professionale per la diagnosi di infezione da SARS-CoV-2.”. prot. n. 21675 del 14.05.2021;
5. Protocollo d’intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico 2021-2022, 14 agosto 2021;
6. Nota del Ministero dell’Istruzione di trasmissione del Protocollo d’intesa di cui al punto precedente.
Pescia (PT), 23/08/2021
La Dirigente Scolastica
Prof.ssa Antonella Gesuele