
Si riportano, in sintesi, le misure in vigore dal 1 maggio 2022.
MISURA | COSA FARE DAL 1° MAGGIO |
Controllo obbligo GP per il personale ATA e per i docenti già utilizzati in attività di supporto alla scuola | Dal 1°maggio il dirigente scolastico non dispone più il controllo del GP, base o rafforzato (App Verifica C-19): i lavoratori svolgono la prestazione lavorativa senza obbligo di possesso e di esibizione del GP |
Controllo obbligo adempimento vaccinale per il personale docente impegnato nelle attività
didattiche a diretto contatto con gli studenti |
Dal 1°maggio il dirigente scolastico dispone il controllo
dell’adempimento dell’obbligo vaccinale mediante Piattaforma integrata al SIDI. I docenti in possesso di GP rafforzato (esito verde app Verifica C-19) che fino al 30 aprile hanno svolto attività didattica a contatto con gli studenti, dal 1° maggio possono continuare a farlo solo se in regola con l’adempimento vaccinale (esito verde sulla Piattaforma integrata al SIDI) |
Ingresso a scuola di soggetti esterni | Dal 1°maggio i soggetti esterni accedono ai locali della scuola
senza GP ma con mascherina (almeno) chirurgica |
Obbligo vaccinazione | La violazione dell’obbligo continua ad essere sanzionata dal Ministero della salute (sanzione amministrativa pecuniaria di € 100 ai sensi dell’art. 4-sexies D.L. n. 44/2021)
PER I DOCENTI: la procedura di controllo dell’adempimento dell’obbligo vaccinale è quella prevista dall’art. 4-ter.2 del D.L. n. 44/2021 Esempio: esito verde = il docente fa lezione in classe esito rosso = avvio della procedura di cui al c. 3, se non già effettuata, durante la quale il docente presta servizio in classe senza GP base; in caso di accertamento dell’inadempimento, il docente è utilizzato in attività a supporto dell’I.S. senza GP base |
Personale inadempiente in assenza ingiustificata, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro, e con privazione della retribuzione
fino al 30 aprile |
Personale ATA: rientra in servizio senza GP base
Personale docente: viene utilizzato in attività di supporto all’Istituto (senza GP base) |
Personale esente dall’obbligo vaccinale | Nulla cambia dal 1° maggio (fino al 15 giugno 2022) |
Lavoratori inidonei e sorveglianza sanitaria
eccezionale |
Nulla cambia dal 1° maggio (fino al 30 giugno 2022) |
MODALITÀ DI GESTIONE DEI CASI DI POSITIVITÀ ALL’INFEZIONE DA SARS-COV-2 NELSISTEMA EDUCATIVO, SCOLASTICO E FORMATIVO
Art. 3, c. 1, del D.L. 52/2021
“A decorrere dal 1° aprile 2022, fino alla conclusione dell’anno scolastico 2021-2022, ferma restando per il personale scolastico l’applicazione del regime dell’autosorveglianza di cui all’articolo 10-ter del presente decreto, nella gestione dei contatti stretti tra gli alunni a seguito della positività all’infezione da SARS-CoV-2 nel sistema educativo, scolastico e formativo, ivi compresi le scuole paritarie e quelle non paritarie nonché i centri provinciali per l’istruzione degli adulti, si applicano le misure di cui ai commi 2 e 3.
Resta fermo lo svolgimento in presenza delle attività educative e didattiche e la possibilità di svolgere uscite didattiche e viaggi di istruzione, ivi compresa la partecipazione a manifestazioni sportive […]”.
Segmento
scolastico |
Numero casi positività | Disposizioni del DS | Riammissione a scuola | Fino al… |
SCUOLA DELL’INFANZIA
(c. 2) NB: “In assenza e fino a tre casi di positività […] solo per i bambini che abbiano superato i sei anni di età è previsto l’utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo chirurgico (è consentito l’utilizzo di dispositivi di maggior efficacia protettiva)” (Nota Ministero dell’istruzione del 29 marzo 2022, n. 410) |
almeno 4 casi di positività, nei dieci giorni successivi all’ultimo contatto con un soggetto positivo al COVID-19, tra i bambini e gli alunni presenti nella sezione o gruppo classe.
NB: l’accertamento del caso successivo di positività, idoneo a incrementare il numero complessivo di casi, deve avvenire con un intervallo massimo di cinque giorni dall’accertamento del caso precedente. Ai fini del calcolo dei casi confermati positivi al COVID-19 non è considerato il personale educativo e scolastico (Nota Ministero dell’istruzione del 29 marzo 2022, n. 410) |
l’attività educativa e didattica prosegue in presenza per tutti e i docenti e gli educatori nonché gli alunni che abbiano superato i sei anni di età utilizzano i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per dieci giorni dall’ultimo contatto con un soggetto positivo al COVID-19
(Nota Ministero dell’istruzione del 29 marzo 2022, n. 410) |
alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo all’ultimo contatto, va effettuato un test antigenico rapido o molecolare, anche in centri privati abilitati, o un test antigenico autosomministrato per la rilevazione dell’antigene SARS-CoV-2. In questo ultimo caso, l’esito negativo del test è attestato con una autocertificazione | TERMINE DELL’ANNO SCOLASTICO |
SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA
(c. 3) |
almeno 4 casi di positività, nei dieci giorni successivi all’ultimo contatto con un soggetto positivo al COVID-19, tra gli alunni presenti in classe.
NB: l’accertamento del caso successivo di positività, idoneo a incrementare il numero complessivo di casi, deve avvenire con un intervallo massimo di cinque giorni Dall’accertamento del caso precedente. Ai fini del calcolo dei casi confermati positivi al COVID-19 non è considerato il personale educativo e scolastico (Nota Ministero dell’istruzione del 29 marzo 2022, n. 410) |
l’attività didattica prosegue per tutti in presenza con l’utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 da parte dei docenti e degli alunni che abbiano superato i sei anni di età per dieci giorni dall’ultimo contatto con un soggetto positivo al COVID- 19.
(Nota Ministero dell’istruzione del 29 marzo 2022, n. 410) |
alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo all’ultimo contatto, va effettuato un test antigenico rapido o molecolare, anche in centri privati abilitati, o un test antigenico autosomministrato per la rilevazione dell’antigene SARS-CoV-2. In questo ultimo caso, l’esito negativo del test è attestato con una autocertificazione. | TERMINE DELL’ANNO SCOLASTICO |
MISURE DI SICUREZZA PER ACCESSO E PERMANENZA A SCUOLA
Art. 3, c. 5, del D.L. 52/2021:
Fino alla conclusione dell’anno scolastico 2021/2022, nelle scuole continuano ad applicarsi le seguenti misure di sicurezza:
- obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo chirurgico, o di maggiore efficacia protettiva, fatta eccezione per i bambini sino a sei anni di età, per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l’uso dei predetti dispositivi e per lo svolgimento delle attività sportive;
- raccomandato il rispetto di una distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro salvo che le condizioni strutturali- logistiche degli edifici non lo consentano;
- divieto di accedere o permanere nei locali scolastici se positivi all’infezione da SARS-CoV-2 o se si presenta una sintomatologia respiratoria e temperatura corporea superiore a 37,5°
LAVORATORI INIDONEI TEMPORANEAMENTE
L’ art. 83, c. 1, D.L. 34/2020 (sorveglianza sanitaria eccezionale) è prorogato dall’art. 10, c. 2 Allegato B pt. 1, D.L. 24/2022, fino al 30 giugno 2022.
Ai lavoratori temporaneamente inidonei, quindi, continua ad applicarsi la Nota MI 11 settembre 2020, n. 1585.
LAVORATORI FRAGILI E LAVORO AGILE
NON è stato prorogato l’art. 26, c. 2-bis del D.L. 18/2020.
ASSENZA PER ISOLAMENTO DA COVID-19
Risulta ancora in vigore l’art. 87, c. 1, D.L. 18/2020 secondo cui “il periodo trascorso in malattia o in quarantena con sorveglianza attiva, o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva, dai dipendenti delle amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dovuta al COVID-19, è equiparato al periodo di ricovero ospedaliero e non è computabile ai fini del periodo di comporto”).
ASSENZA PER EFFETTUARE LA VACCINAZIONE
Art. 2-bis D.L. 172/2021: “l’assenza dal lavoro del personale, che svolge un’attività lavorativa a tempo indeterminato o a tempo determinato, delle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per la somministrazione del vaccino contro il COVID-19 è giustificata. La predetta assenza non determina alcuna decurtazione del trattamento economico, né fondamentale né accessorio”.
DOCENTI INADEMPIENTI E PARTECIPAZIONE COMMISSIONE ESAME DI STATO
CCNL 2006-2009 ART. 37 – RIENTRO IN SERVIZIO DEI DOCENTI DOPO IL 30 APRILE
“1. Al fine di garantire la continuità didattica, il personale docente che sia stato assente, con diritto alla conservazione del posto, per un periodo non inferiore a centocinquanta giorni continuativi nell’anno scolastico, ivi compresi i periodi di sospensione dell’attività didattica, e rientri in servizio dopo il 30 aprile, è impiegato nella scuola sede di servizio in supplenze o nello svolgimento di interventi didattici ed educativi integrativi e di altri compiti connessi con il funzionamento della scuola medesima.
Per le medesime ragioni di continuità didattica il supplente del titolare che rientra dopo il 30 aprile è mantenuto in servizio per gli scrutini e le valutazioni finali.
Il predetto periodo di centocinquanta giorni è ridotto a novanta nel caso di docenti delle classi terminali”.
Pescia (PT), 02/05/2022
La Dirigente Scolastica
Prof.ssa Antonella Gesuele
Circ. 213: Misure post-emergenziali a decorrere dal 1 maggio 2022