
Si riportano di seguito le principali novità per il sistema scolastico conseguenti all’entrata in vigore del D.L. n. 24 del 24 marzo 2022, contenente Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell’epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza.
GESTIONE DEI CASI DI POSITIVITÀ
Nelle scuole di ogni ordine e grado in presenza di almeno quattro casi di positività tra gli alunni presenti in classe, l’attività didattica prosegue per tutti in presenza con l’utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 da parte dei docenti e degli alunni che abbiano superato i sei anni di età per dieci giorni dall’ultimo contatto con un soggetto positivo al COVID-19.
Alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo all’ultimo contatto, va effettuato un test antigenico rapido o molecolare, anche in centri privati abilitati, o un test antigenico autosomministrato per la rilevazione dell’antigene SARS-CoV-2. In questo ultimo caso, l’esito negativo del test è attestato con una autocertificazione.
Gli alunni della scuola primaria e secondaria in isolamento in seguito all’infezione da SARS-CoV-2, possono seguire l’attività scolastica nella modalità della didattica digitale integrata su richiesta della famiglia, accompagnata da specifica certificazione medica attestante le condizioni di salute dell’alunno medesimo e la piena compatibilità delle stesse con la partecipazione alla didattica digitale integrata. La richiesta con allegata certificazione medica va indirizzata a ptic823007@istruzione.it. La riammissione in classe dei suddetti alunni è subordinata alla sola dimostrazione di avere effettuato un test antigenico rapido o molecolare con esito negativo, anche in centri privati a ciò abilitati.
OBBLIGO VACCINALE
Permane fino al 15 giugno 2022, per il personale della scuola, l’obbligo vaccinale per la prevenzione dell’infezione da SARS-CoV-2 da adempiersi, per la somministrazione della dose di richiamo, entro i termini di validità delle certificazioni verdi COVID-19, come disciplinata dall’art. 9, c. 3, del D.L. 52/2021.
La vaccinazione costituisce requisito essenziale per lo svolgimento delle attività didattiche a contatto con gli alunni. L’atto di accertamento dell’eventuale inadempimento dell’obbligo vaccinale impone al dirigente scolastico di utilizzare il docente inadempiente in attività di supporto all’istituzione scolastica.
Dal 1° aprile 2022 fino al termine delle lezioni dell’a.s. 2021/2022 si provvede alla sostituzione del personale docente ed educativo non vaccinato con contratti a tempo determinato che si risolvono di diritto nel momento in cui i soggetti sostituiti, avendo adempiuto all’obbligo vaccinale, riacquistano il diritto di svolgere l’attività didattica.
Fino alla conclusione dell’anno scolastico 2021-2022, continuano ad applicarsi le seguenti misure di sicurezza:
- è fatto obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo chirurgico, o di maggiore efficacia protettiva (FFP2), fatta eccezione per i bambini sino a sei anni di età (scuola dell’infanzia), per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l’uso dei predetti dispositivi e per lo svolgimento delle attività sportive;
- è raccomandato il rispetto di una distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro salvo che le condizioni strutturali-logistiche degli edifici non lo consentano;
- resta fermo, in ogni caso, il divieto di accedere o permanere nei locali scolastici se positivi all’infezione da SARS-CoV-2 o se si presenta una sintomatologia respiratoria e temperatura corporea superiore a 37,5°.
ISOLAMENTO E AUTOSORVEGLIANZA
A decorrere dal 1° aprile 2022 è fatto divieto di mobilità dalla propria abitazione o dimora alle persone sottoposte alla misura dell’isolamento per provvedimento dell’autorità sanitaria in quanto risultate positive al SARS-CoV-2, fino all’accertamento della guarigione.
A decorrere dal 1° aprile 2022, a coloro che hanno avuto contatti stretti con soggetti confermati positivi al SARS-CoV-2 è applicato il regime dell’autosorveglianza, consistente nell’obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2, fino al decimo giorno successivo alla data dell’ultimo contatto stretto con soggetti confermati positivi al SARS-CoV-2 e di effettuare un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione di SARS-CoV-2, anche presso centri privati a ciò abilitati, alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell’ultimo contatto.
RIUNIONI COLLEGIALI
Con la cessazione dello stato di emergenza, a decorrere dal 1° aprile 2022 decadono le disposizioni previste dall’art. 73 del D.L. 18/2020; pertanto le riunioni degli organi collegiali calendarizzate nel Piano delle Attività proseguono in presenza.
ACCESSO ALLE SEDI SCOLASTICHE
Fino al 30 aprile 2022, chiunque accede alle strutture scolastiche deve possedere ed è tenuto a esibire la certificazione verde COVID-19 da vaccinazione, guarigione o test, cosiddetto green pass base.
Pescia (PT), 28/03/2022
La Dirigente Scolastica
Prof.ssa Antonella Gesuele
Circ. 189: D.L. 24 2022 – Principali novità a decorrere dal 1 aprile 2022