Circolare n. 141: D.L. 5/2022 – NUOVA GESTIONE CASI DI POSITIVITÀ

Con l’entrata in vigore, a partire dal 05.02.2022, del D.L. 4 febbraio 2022, n. 5 recante “Misure urgenti in materia di certificazioni verdi COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività nell’ambito del sistema educativo, scolastico e formativo(GU Serie Generale n.29 del 04-02-2022), con specifico riferimento all’art. 6 si ridefiniscono le procedure per la gestione dei casi di positivi nelle scuole di ogni ordine e grado, ferma restando per il personale scolastico l’applicazione del regime dell’autosorveglianza di cui all’art. 1, c. 7-bis, del D.L. 33/2020.

 

 

SCUOLA DELL’INFANZIA

 

  1. Fino a quattro casi di positività accertati tra i bambini presenti nella sezione, l’attività educativa e didattica prosegue per tutti in presenza con l’utilizzo di mascherine FFP2 da parte dei docenti e degli educatori fino al decimo giorno successivo alla data dell’ultimo contatto con l’ultimo soggetto confermato positivo al COVID-19.
    1. È fatto comunque obbligo di effettuare un test antigenico rapido o molecolare o autosomministrato, alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell’ultimo contatto.
    2. In caso di utilizzo del test antigenico autosomministrato l’esito negativo è attestato tramite autocertificazione.
  2. Con cinque o più casi di positività accertati nella stessa sezione, si applica una sospensione delle relative attività per una durata di cinque giorni. Il rientro in presenza avviene all’esito negativo di un test antigenico rapido o molecolare (non autosomministrato) eseguito alla scadenza di tale periodo.
  3. La sospensione delle attività avviene se l’accertamento del quinto caso di positività si verifica entro cinque giorni dall’accertamento del caso precedente.

 

 

SCUOLA PRIMARIA

 

  1. Fino a quattro casi di positività accertati tra gli alunni presenti in classe, l’attività didattica prosegue per tutti in presenza con l’utilizzo di mascherine FFP2 (da parte dei docenti e degli alunni) fino al decimo giorno successivo alla data dell’ultimo contatto con l’ultimo soggetto confermato positivo al COVID-19.
    1. È fatto comunque obbligo di effettuare un test antigenico rapido o molecolare o autosomministrato, alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell’ultimo contatto.
    2. In caso di utilizzo del test antigenico autosomministrato l’esito negativo è attestato tramite autocertificazione.
  2. Con cinque o più casi di positività accertati tra gli alunni presenti in classe
  3. Per coloro che diano dimostrazione di:
    1. avere concluso il ciclo vaccinale primario[1];
    2. essere guariti da meno di 120 giorni o dopo aver completato il ciclo vaccinale primario;
  • avere effettuato la dose di richiamo ove prevista;
  1. possedere un’idonea certificazione di esenzione dalla vaccinazione e i cui genitori/tutori abbiano inviato esplicita richiesta a ptic823007@istruzione.it;

l’attività didattica prosegue in presenza con l’utilizzo di mascherine FFP2 (da parte dei docenti e degli alunni) fino al decimo giorno successivo alla data dell’ultimo contatto con l’ultimo soggetto confermato positivo al COVID-19.

  1. Per gli altri alunni si applica la didattica digitale integrata per la durata di cinque giorni. Il rientro in presenza avviene all’esito negativo di un test antigenico rapido o molecolare (non autosomministrato) eseguito alla scadenza di tale periodo.
  2. Si ricorre alla didattica digitale integrata se l’accertamento del quinto caso di positività si verifica entro cinque giorni dall’accertamento del caso precedente. Ai fini del calcolo dei casi confermati positivi al COVID-19 non è considerato il personale educativo e scolastico.

 

 

SCUOLA SECONDARIA

 

  1. Con un caso di positività accertato tra gli alunni presenti in classe, l’attività didattica prosegue per tutti in presenza, con l’utilizzo di mascherine FFP2 (da parte dei docenti e degli alunni) fino al decimo giorno successivo alla data dell’ultimo contatto con l’ultimo soggetto confermato positivo al COVID-19.
  2. Con due o più casi di positività accertati tra gli alunni presenti in classe
    1. Per coloro che diano dimostrazione di:
      1. avere concluso il ciclo vaccinale primario;
      2. essere guariti da meno di 120 giorni o dopo aver completato il ciclo vaccinale primario;
  • avere effettuato la dose di richiamo;
  1. possedere un’idonea certificazione di esenzione dalla vaccinazione e i cui genitori/tutori abbiano inviato esplicita richiesta a ptic823007@istruzione.it;

l’attività didattica prosegue in presenza con l’utilizzo di mascherine FFP2 (da parte dei docenti e degli alunni) fino al decimo giorno successivo alla data dell’ultimo contatto con l’ultimo soggetto confermato positivo al COVID-19.

  1. Per gli altri alunni si applica la didattica digitale integrata per la durata di cinque giorni. Il rientro in presenza avviene all’esito negativo di un test antigenico rapido o molecolare (non autosomministrato) eseguito alla scadenza di tale periodo.
  1. Si ricorre alla didattica digitale integrata se l’accertamento del secondo caso di positività si verifica entro cinque giorni dall’accertamento del caso precedente. Ai fini del calcolo dei casi confermati positivi al COVID-19 non è considerato il personale educativo e scolastico.

 

 

Riepilogando, al verificarsi delle seguenti circostanze:

  1. cinque o più casi di positività accertati nella stessa sezione della scuola dell’infanzia;
  2. cinque o più casi di positività accertati tra gli alunni presenti in classe nella scuola primaria;
  3. due o più casi di positività accertati tra gli alunni presenti in classe nella scuola secondaria;

per gli alunni si applica il regime sanitario di autosorveglianza[2], con esclusione dell’obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie fino a sei anni di età (solo scuola dell’infanzia).

Agli alunni per i quali non sia applicabile il regime sanitario di autosorveglianza si applica la quarantena precauzionale della durata di cinque giorni, la cui cessazione consegue all’esito negativo di un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione dell’antigene SARS-CoV-2 (non il test autosomministrato) e con l’obbligo di indossare per i successivi cinque giorni i dispositivi mascherine FFP2, se di età superiore a sei anni (solo scuola dell’infanzia).

Resta fermo, in ogni caso, il divieto di accedere o permanere nei locali scolastici con sintomatologia respiratoria o temperatura corporea superiore a 37,5°.

 

La condizione sanitaria che consente la didattica in presenza sarà verificata dai docenti della classe all’uopo delegati mediante

  1. l’applicazione mobile per la verifica delle certificazioni verdi COVID-19 (App VerificaC19);
  2. la presa visionedel Green Pass e/o di altra idonea certificazione rilasciata da SSN, in cui sia riportata la data dell’ultima somministrazione del vaccino o dell’avvenuta guarigione entro i 120 giorni precedenti.

Si specifica che il trattamento dei dati utili alla verifica della sussistenza dei requisiti per la frequenza in presenza, sarà espletata da questa istituzione scolastica, nella sua qualifica di “Titolare del trattamento”, nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali (Reg. UE 679/2016 – GDPR e D.Lgs. n. 196/2003) e, pertanto, in ottemperanza ai principi di cui all’art. 5 del GDPR, attraverso l’adozione di apposite misure:

  1. utilizzo dei soli dati indispensabili ai fini della dimostrazione dei requisiti per poter frequentare in presenza, ai sensi dell’art. 4, comma 1, lett. c), n. 2 del D.L. n.1 del 7 gennaio 2022;
  2. svolgimento delle sole operazioni di trattamento indispensabili rispetto alla finalità perseguita, con esclusione nella fattispecie di qualsiasi attività di raccolta, archiviazione, conservazione, divulgazione, pubblicazione;
  3. limitazione degli accessi ai dati nella misura strettamente necessaria al raggiungimento della finalità;
  4. trasmissione/pubblicazione di un’adeguata informativa nei confronti delle famiglie, ai sensi dell’art 13 del GDPR;
  5. utilizzo di modalità di trattamento idonee ad evitare violazioni (accidentali o illecite) quali, ad esempio, la divulgazione non autorizzata o l’accesso non autorizzato.

Si trasmette, pertanto, l’INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI PER LA VERIFICA DEI REQUISITI EX ART. 4, COMMA 1, LETT. C), N. 2 DEL D.L. N.1 DEL 7 GENNAIO 2022, redatta sul modello Allegato “B” alla Nota M.I. n. 14 del 10.01.2022.

 

Relativamente all’aggiornamento sulle misure di quarantena e autosorveglianza per i CONTATTI STRETTI (AD ALTO RISCHIO) di casi di infezione da SARS CoV 2, nel rimandare alla Circolare del Ministero della Salute n. 9498 del 04/02/2022, si ricorda che, in aggiunta a quanto indicato in precedenza relativamente all’ambito scolastico:

 

  1. A) PER I SOGGETTI ASINTOMATICI
  2. non vaccinati o che non abbiano completato il ciclo vaccinale primario (ovvero che abbiano ricevuto una sola dose di vaccino delle due previste) o che abbiano completato il ciclo vaccinale primario da meno di 14 giorni;
  3. che abbiano completato il ciclo vaccinale primario o che siano guariti da precedente infezione da SARS-CoV-2 da più di 120 giorni senza aver ricevuto la dose di richiamo;

si applica la misura di quarantena della durata di 5 giorni dall’ultimo contatto con il caso positivo, la cui cessazione è condizionata all’esito negativo di un test antigenico rapido o molecolare (non test autosomministrato) eseguito alla scadenza di tale periodo.

Se durante il periodo di quarantena si manifestano sintomi suggestivi di possibile infezione da Sars-Cov-2 è raccomandata l’esecuzione immediata di un test diagnostico.

Inoltre è fatto obbligo indossare i dispositivi di protezione FFP2 per i cinque giorni successivi al termine del periodo di quarantena precauzionale.

 

  1. B) PER I SOGGETTI ASINTOMATICI CHE 
  1. abbiano ricevuto la dose booster;
  2. abbiano completato il ciclo vaccinale primario nei 120 giorni precedenti;
  3. siano guariti da infezione da SARS-CoV-2 nei 120 giorni precedenti;
  4. siano guariti dopo il completamento del ciclo primario

non è prevista la quarantena e si applica la misura dell’autosorveglianza della durata di 5 giorni.

È prevista l’effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare (non test autosomministrato) alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell’ultimo contatto stretto con soggetti confermati positivi al COVID-19.

È fatto obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per almeno 10 giorni dall’ultima esposizione al caso.

 

Per opportuna conoscenza si riportano alcune FAQ pubblicate dal Ministero dell’Istruzione relative all’applicazione delle nuove procedure previste dal D.L. 5/2022.

  1. La durata di cinque giorni della quarantena per contatto stretto prevista in ambito scolastico dal decreto-legge 4 febbraio 2022, n. 5 e disciplinata in termini generali dalla circolare del Ministero della salute del 4 febbraio 2022, si applica anche a coloro per i quali è in corso la durata della quarantena di dieci giorni? (aggiornamento 05/02/2022)

Sì. Il periodo di quarantena di cinque giorni si applica anche ai soggetti che, alla data di entrata in vigore del decreto-legge 4 febbraio 2022, n. 5, ossia alla data del 5 febbraio 2022, siano già sottoposti a tale misura senza che questa sia ancora cessata ovvero che si trovino in quarantena da almeno cinque giorni. Resta fermo, in ogni caso, che la cessazione della misura è condizionata all’esito negativo di un test antigenico rapido o molecolare eseguito alla scadenza di detto periodo.

  1. Le disposizioni assunte dalla scuola a seguito di casi di positività accertati in ambito scolastico, che continuano ad avere effetti dopo il 5 febbraio 2022, devono essere modificate alla luce della nuova normativa introdotta con il decreto-legge 4 febbraio 2022, n. 5? (aggiornamento 05/02/2022)

Sì, le misure già disposte dalla scuola ai sensi della previgente normativa sono ridefinite in relazione a quanto previsto dalla nuova norma.

  1. A seguito di due casi di positività in una classe di scuola primaria è stata disposta la misura della didattica a distanza a partire dal giorno 4 febbraio con la ripresa delle attività didattiche in presenza a partire dal giorno 14 febbraio. Alla luce delle nuove disposizioni contenute nell’art. 6 del decreto-legge 4 febbraio 2022, n. 5 cambia qualcosa? (aggiornamento 05/02/2022)

Sì, le misure già disposte dalla scuola ai sensi della previgente normativa sono ridefinite in relazione a quanto previsto dalla nuova norma. Pertanto, in questo caso, l’attività didattica riprende in presenza a partire da lunedì 7 febbraio con l’utilizzo delle mascherine FFP2, considerato che nella scuola primaria fino a quattro casi di positività nella classe le attività continuano in presenza con l’utilizzo della mascherina FFP2 per 10 giorni a partire dall’ultimo caso accertato.

 

Alla luce di quanto già indicato, le misure già disposte dalla Scuola ai sensi della previgente normativa e notificate sul Registro Elettronico alle classi:

  • A (scuola dell’infanzia);
  • 1C TN, 1D TN, 1E TP, 3B TP, 4A TP, 4E TN, 5F TP (scuola primaria);
  • 1H (scuola secondaria)

sono ridefinite in relazione a quanto previsto dalla nuova norma.

 

Come da indicazione dell’USR Toscana (Nota n. 1536 del 05.02.2022), per quanto riguarda l’inserimento dei dati sulla piattaforma regionale SISPC, per la scuola dell’infanzia e primaria gli elenchi saranno caricati in SISPC solo al verificarsi di almeno 5 casi nella classe; non saranno caricati aggiornamenti anche nel verificarsi di eventuali ulteriori casi se riferiti al medesimo ciclo; una volta esaurito detto ciclo (considerando sempre i 5 giorni descritti in norma), la scuola caricherà nuovamente gli elenchi solo nel caso che, in un nuovo ciclo, si arrivi nuovamente ad avere almeno 5 casi positivi nella classe. La medesima modalità operativa sarà adottata per la scuola secondaria nel caso si verifichino almeno due casi di positività nella classe.

 

Pescia (PT), 06/02/2022

La Dirigente Scolastica

Prof.ssa Antonella Gesuele

 

Circ. 141 – D.L. 5_2022 (Nuova gestione casi di positività)

 

TABELLA RIASSUNTIVA (D.L. 5/2022)

 

 

INFANZIA

Fino a 4 casi In presenza con l’utilizzo di mascherine FFP2 da parte dei docenti e degli educatori fino a 10 giorni dopo l’ultimo caso positivo.

Obbligo di test antigenico test antigenico rapido o molecolare o autosomministrato alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell’ultimo contatto.

Con 5 o più casi Sospensione delle attività per una durata di 5 giorni.

Il rientro in presenza avviene all’esito negativo di un test antigenico rapido o molecolare (non autosomministrato) eseguito alla scadenza di tale periodo

 

 

PRIMARIA

Fino a 4 casi In presenza con l’utilizzo di mascherine FFP2 da parte dei docenti, degli educatori e degli alunni fino a 10 giorni dopo l’ultimo contatto con l’ultimo soggetto confermato positivo al COVID-19.

Obbligo di test antigenico test antigenico rapido o molecolare o autosomministrato, alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell’ultimo contatto.

Con 5 o più casi In presenza con mascherine FFP2 per gli alunni che hanno concluso il ciclo vaccinale primario, che sono guariti da meno di 120 giorni o dopo aver completato il ciclo vaccinale primario, che hanno effettuato la dose di richiamo ove prevista.

DID per 5 giorni per gli altri alunni. Il rientro in presenza avviene all’esito negativo di un test antigenico rapido o molecolare (non autosomministrato) eseguito alla scadenza di tale periodo.

 

 

SECONDARIA

1 caso In presenza con l’utilizzo di mascherine FFP2 da parte dei docenti, degli educatori e degli alunni fino a 10 giorni dopo l’ultimo contatto con l’ultimo soggetto confermato positivo al COVID-19.

Obbligo di test antigenico test antigenico rapido o molecolare o autosomministrato, alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell’ultimo contatto.

Con 2 o più casi In presenza con mascherine FFP2 per gli alunni che hanno concluso il ciclo vaccinale primario, che sono guariti da meno di 120 giorni o dopo aver completato il ciclo vaccinale primario, che hanno effettuato la dose di richiamo ove prevista.

DID per 5 giorni per gli altri alunni. Il rientro in presenza avviene all’esito negativo di un test antigenico rapido o molecolare (non autosomministrato) eseguito alla scadenza di tale periodo.

 

[1] Quante dosi servono per completare il ciclo vaccinale primario? Per quanto riguarda i vaccini Comirnaty, Spikevax, Vaxzevria, il ciclo vaccinale primario completo prevede due dosi, a distanza di alcune settimane l’una dall’altra, in base al tipo di vaccino. Per il vaccino Janssen il ciclo primario prevede la somministrazione di una sola dose.

Per le persone che hanno già avuto l’infezione, decorsa in maniera sintomatica o asintomatica, è possibile effettuare una sola dose, a partire da tre mesi (90 giorni) di distanza dall’infezione e se non sono passati più di 12 mesi dalla guarigione; è possibile in ogni caso procedere anche con un ciclo vaccinale completo a due dosi.

Per le persone con immunodeficienza, primitiva o secondaria a trattamenti farmacologici, che hanno già avuto l’infezione, si raccomanda di effettuare in ogni caso un ciclo primario di tre dosi con vaccino a mRNA (2 dosi + dose addizionale a distanza di almeno 28 giorni dall’ultima dose).

[2] di cui all’articolo 1, comma 7-bis, del decreto-legge n. 33 del 2020 (“La misura della quarantena precauzionale (…) non si applica a coloro che, nei 120 giorni dal completamento del ciclo vaccinale primario o dalla guarigione o successivamente alla somministrazione della dose di richiamo, hanno avuto contatti stretti con soggetti confermati positivi al COVID-19. Ai soggetti di cui al primo periodo è fatto obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 fino al decimo giorno successivo alla data dell’ultimo contatto stretto con soggetti confermati positivi al COVID-19, e di effettuare un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione dell’antigene Sars-Cov-2 alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell’ultimo contatto. La disposizione di cui al presente comma si applica anche alle persone sottoposte alla misura della quarantena precauzionale alla data di entrata in vigore del presente decreto”)