Circolare n. 101: ESTENSIONE DELL’OBBLIGO VACCINALE AL PERSONALE SCOLASTICO AI SENSI DELL’ART. 3-TER E DELL’ART. 4-TER DEL D.L. 44/2021, CONVERTITO DALLA L. 76/2021, INTRODOTTI DALL’ART. 1 E DALL’ART. 2 DEL D.L. 172/2021

Ad integrazione di quanto già comunicato con Circolare n. 99, Prot. n. 10400 del 07/12/2021, con la quale si è trasmesso il D.L. 26 /11/2021, n. 172 recante “Misure urgenti per il contenimento dell’epidemia da COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali”, si ricorda a tutto il personale docente e non docente che, a partire dal 15 dicembre 2021 è esteso al personale scolastico l’obbligo vaccinale.

Le nuove misure introdotte dal decreto in parola dispongono inoltre che, a far data dal 15 dicembre 2021:

  • l’adempimento dell’obbligo vaccinale previsto per la prevenzione dell’infezione da SARS-CoV-2 comprende il ciclo vaccinale primario (le prime due dosi) e la somministrazione della successiva dose di richiamo;
  • l’intervallo temporale minimo fra il completamento del ciclo vaccinale primario e quella booster è ora di cinque mesi (150 giorni);

In sintesi, dal prossimo 15 dicembre, la vaccinazione costituisce requisito essenziale ed obbligatorio per lo svolgimento dell’attività lavorativa del personale (dirigenti, docenti e personale ATA) delle istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione, sia a tempo determinato che indeterminato.

Non sono, quindi, soggetti all’obbligo vaccinale:

  • fino alla data di rientro in servizio, i dipendenti legittimamente assenti dal servizio (ad es. in collocamento fuori ruolo, in aspettativa, in malattia, in permesso, in congedo per maternità o parentale ecc.);
  • il personale scolastico in servizio presso altra amministrazione/ente (questo è soggetto al rispetto degli adempimenti per essi previsti). Alla data del rientro in servizio a scuola, detto personale deve aver assolto all’obbligo vaccinale;
  • il personale scolastico esente;
  • il personale extrascolastico (assistenti alla comunicazione, esperti esterni, tirocinanti, addetti alle mense…) per cui continua ad essere applicata la previsione di cui all’art. 9-ter.1 del D.L. 52/2021 (obbligo di possesso e dovere di esibizione della certificazione verde base, ottenuta anche mediante tampone).

Si rammenta che il rispetto dell’obbligo vaccinale, è assicurato dai dirigenti che a tal fine acquisiscono le informazioni necessarie a verificare la regolarità della posizione del personale in servizio, anche secondo le modalità definite con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 settembre 2021.

Qualora entro i termini di validità delle certificazioni verdi COVID-19 previsti dall’articolo 9, comma 3, del D.L. n. 52 del 2021, a seguito del controllo non risulti effettuata la vaccinazione anti SARS- CoV-2 o, parimenti, non risulti presentata la richiesta di vaccinazione, il dirigente scolastico, ha l’obbligo di invitare, senza indugio, l’interessato a produrre, entro e non oltre cinque giorni dalla ricezione dell’invito:

  1. l’effettuazione della vaccinazione, oppure
  2. l’attestazione relativa all’omissione o al differimento dell’obbligo vaccinale, sottoscritta dal medico di medicina generale in presenza di specifiche condizioni cliniche documentate ai sensi dell’art. 4 c. 2 D.L. 44/2021 (NB: l’attestazione deve contenere i dati previsti dalla Circolare del Ministero della Salute del 4 agosto 2021, n. 35309), ovvero
  3. l’insussistenza dei presupposti per l’obbligo vaccinale, oppure
  4. la presentazione della richiesta di vaccinazione da eseguirsi in un termine non superiore a venti giorni dalla ricezione dell’invito.

 

Nel periodo transitorio di cinque giorni (5 gg), decorrente dalla ricezione dell’invito ad adempiere, il personale non ancora vaccinato continua a svolgere la propria attività lavorativa assolvendo all’obbligo di possesso e al dovere di esibizione della certificazione verde base (ottenuta anche mediante tampone). 

Alla scadenza di detto termine di cinque giorni (5 gg), nel caso di mancata presentazione della documentazione richiesta, il dirigente scolastico ha l’obbligo di attivare immediatamente la procedura per mancato adempimento.

 

Nella specifica ipotesi di cui alla lettera d), ossia nell’ipotesi di presentazione della documentazione attestante la richiesta di vaccinazione, il dirigente scolastico ha l’obbligo di invitare l’interessato a trasmettere immediatamente, e comunque non oltre tre giorni (3 gg) dalla somministrazione, la certificazione attestante l’adempimento dell’obbligo vaccinale, da eseguirsi entro il termine massimo di venti giorni (20 gg) dalla ricezione dell’invito ad adempiere. In tal caso, nella fase transitoria sino alla somministrazione del vaccino, detto personale continua a svolgere la propria attività lavorativa assolvendo all’obbligo di possesso e al dovere di esibizione della certificazione verde base (ottenuta anche mediante tampone).

 

La mancata presentazione della documentazione di cui alle lettere a), b), c) e d) citate determina l’inosservanza dell’obbligo vaccinale che il dirigente scolastico, per iscritto e senza indugio, ha l’obbligo di comunicare al personale interessato con specifico atto di accertamento dell’inadempimento. All’inosservanza dell’obbligo vaccinale consegue l’immediata sospensione del diritto a svolgere l’attività lavorativa, senza conseguenze disciplinari e con conservazione del rapporto di lavoro (art. 2, comma 3, decreto-legge n. 172/2021).

 

Per il periodo di sospensione, non sono dovuti retribuzione né altro compenso o emolumento comunque denominati. La sospensione è efficace fino alla comunicazione da parte dell’interessato, al datore di lavoro:

  • dell’avvio e del successivo completamento del ciclo vaccinale primario entro la data prevista,
  • o della somministrazione della dose di richiamo entro i termini di validità delle certificazioni verdi COVID-19, come previsto dall’art. 9 comma 3 del D.L. 52/2021,

e comunque non oltre 6 mesi dalla data di entrata in vigore del D.L. 26 novembre 2021.

 

Lo svolgimento dell’attività lavorativa in violazione dell’obbligo vaccinale è punito con la sanzione di cui all’art. 4-ter c. 6 del D.L. 44/2021 (sanzione amministrativa stabilita nel pagamento di una somma da euro 600 a euro 1.500, irrogata dal Prefetto sulla base dell’atto di accertamento dell’inadempimento), ferme restando le conseguenze disciplinari.

Si rammenta infine che:

  1. in caso di somministrazione della dose di richiamo, la certificazione verde COVID-19 ha una validità di 9 mesi, e non più di 12 mesi, a far data dalla medesima somministrazione;
  2. per i soggetti che per condizione medica non possono ricevere o completare la vaccinazione, la validità delle certificazioni di esenzione alla vaccinazione anti-SARS-CoV-2/COVID-19 è prorogata sino al 31 dicembre 2021 e non sarà necessario un nuovo rilascio delle certificazioni già emesse. Le certificazioni per i soggetti esenti alla vaccinazione anti SARS-CoV-2 sono valide solo se rilasciate dai medici vaccinatori dei Servizi vaccinali delle Aziende ed Enti dei Servizi Sanitari Regionali o dai Medici di Medicina Generale o Pediatri di Libera Scelta dell’assistito che operano nell’ambito della campagna di vaccinazione anti-SARS-CoV-2 nazionale. Le certificazioni dovranno contenere (Circolare del Ministero della Salute del 4 agosto 2021, n. 35309):
    • i dati identificativi del soggetto interessato (nome, cognome, data di nascita);
    • la dicitura: “soggetto esente alla vaccinazione anti SARS-CoV-2. Certificazione valida per consentire l’accesso ai servizi e attività di cui al comma 1, art. 3 del DECRETO-LEGGE 23 luglio 2021, n 105”;
    • la data di fine di validità della certificazione, utilizzando la seguente dicitura “certificazione valida fino al _________” (indicare la data, al massimo fino al 31 dicembre 2021);
    • Dati relativi al Servizio vaccinale della Aziende ed Enti del Servizio Sanitario Regionale in cui opera come vaccinatore COVID-19 (denominazione del Servizio – Regione); 
    • Timbro e firma del medico certificatore (anche digitale); 
    • Numero di iscrizione all’ordine o codice fiscale del medico certificatore

I certificati non possono contenere altri dati sensibili del soggetto interessato (es. motivazione clinica della esenzione). Le persone esenti, in via temporanea o permanente dalla vaccinazione anti-SARS-CoV-2, dovranno continuare a rispettare e mantenere le misure di prevenzione come: indossare correttamente la mascherina, distanziarsi dalle persone non conviventi, lavare frequentemente le mani, evitare assembramenti in particolare in locali chiusi, rispettare le condizioni previste per i luoghi di lavoro e per i mezzi di trasporto.

 

In conclusione, si richiamano alcune informazioni utili in relazione alla validità della Certificazione verde COVID-19 (c.d. Green Pass):

  1. la Certificazione verde COVID-19 per vaccinazione (prima dose) viene generata automaticamente dalla Piattaforma nazionale DGC dopo 12 giorni dalla somministrazione ed è valida dal 15° giorno dal vaccino fino alla data della seconda dose;
  2. ogni Certificazione verde COVID-19 per le dosi successive alla prima, verrà rilasciata entro 48 ore dalla somministrazione e, a partire dal 15 dicembre 2021, sarà valida per 9 mesi.

 

Pertanto, il personale che ha provveduto alla vaccinazione ma che è privo di Certificazione verde COVID-19 è tenuto all’effettuazione dei tamponi antigenici o molecolari come da normativa vigente.

 

Si ricorda che è possibile procedere alla prenotazione sul portale prenotavaccino.sanita.toscana.it e la vaccinazione avverrà recandosi presso il centro vaccinale selezionato in fase di prenotazione.

Elenco degli Hub e Spoke (con giorni e orari di attività):

  • Firenze (Mandela Forum), piazza E. Berlinguer 1: da lunedì a domenica ore 8.00-19.30;
  • Prato Pegaso2, via Galcianese: da lunedì a domenica ore 9.00-19.30;
  • Empoli (Sesa), via del Pino 1: da lunedì a domenica ore 9.00-19.30;
  • Campi Bisenzio (Farmapiana presso “I Gigli”), via San Quirico 165: da lunedì a venerdì ore 9.30-12.30 e ore 18.00-21.00;
  • Scandicci (Auditorium del Centro Rogers), piazzale della Resistenza: da lunedì a sabato ore 8.00-14.00;
  • Reggello (Palazzetto dello Sport), via P. Latini 111: da lunedì a domenica ore 9.00-20.00;
  • Pistoia, presidio distrettuale di Bottegone, via Fiorentina 571: lunedì e venerdì ore 8.30-13.30 e 14.30-19.30; martedì, mercoledì, giovedì ore 14.30-19.30;
  • Pistoia, presidio “Il Ceppo”, piazza Giovanni XXIII: da lunedì a domenica ore 14.00-20.00 (dal 13 dicembre 2021 da lunedì a domenica ore 8.00-20.00);
  • Agliana, Casa della Salute, via Curiel 1: martedì pomeriggio;
  • Quarrata, casa della salute, via Montalbano 364: lunedì e giovedì ore 14.00-19.00;
  • San Marcello Piteglio, presidio integrato ospedale territorio, via Marconi 160 località San Marcello Pistoiese: mercoledì e venerdì mattina;
  • Nei giorni di festività 24, 25, 26, 31 dicembre 2021 l’attività nelle sedi di Firenze, Prato ed Empoli viene svolta in orario 8.00-13.00;
  • Il 25 e 26 dicembre 2021 e il 1° e il 2 gennaio 2022 l’hub di Scandicci è chiuso.

 

Si riporta il link al quale è possibile consultare l’elenco degli Hub e degli Spoke (con giorni e orari di attività) presso i quali si terranno gli OpenDay vaccinali in regione Toscana che consente a chi ancora non ha ricevuto la prima dose di vaccino, di recarsi SENZA PRENOTAZIONE, nei punti vaccinali previsti con apposita comunicazione: https://www.uslcentro.toscana.it/index.php/mappa-del-sito/altro/1422-info-covid-19/vaccino-covid-19/27335-vaccino-day 

 

Si allega:

 

Pescia (PT), 13/12/2021

La Dirigente Scolastica

Prof.ssa Antonella Gesuele

Circ. 101: Estensione obbligo vaccinale personale scolastico